Il Sindaco e le sue funzioni quale ufficiale del Governo / Gli rinfreschiamo la memoria

Il sindaco, oltre che organo del comune è, al contempo, organo locale dello Stato; quando agisce in tale veste, si dice che agisce quale ufficiale del Governo.

Le funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo sono disciplinate dall’art. 54 del D. Lgs n. 267/2000.

Secondo tale articolo il sindaco, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal  Ministero dell’Interno, sovraintende:

  • alla tenuta dei registri di stato civile (è ufficiale di stato civile) e di popolazione (è ufficiale dell’anagrafe) e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale (presiede la commissione elettorale), di leva militare e di statistica;
  • alla emanazione degli atti giuridici  che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti  in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
  • allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  • alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Inoltre, il sindaco quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e previa comunicazione al prefetto,  provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei  principi gemnerali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’incolumità fisica della popolazione mentre quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti. Se l’ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.

Con tali provvedimenti, in casi di emergenza connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può anche modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

Nell’ambito delle suddette funzioni, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle stesse. In caso d’inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle medesime funzioni, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

Il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo, esclusa l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti, al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni  (il cosiddetto prosindaco ).

Secondo l’art. 1 del R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il sindaco è autorità di pubblica sicurezza, nei comuni dove manca il capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo.

Secondo l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sindaco è autorità comunale di protezione civile:

-al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto.

Atti del sindaco

Nell’esercizio delle sue funzioni il sindaco adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di ordinanza o decreto.

Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e di gestione, i provvedimenti del sindaco, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l’ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti (o, nei comuni minori, ai funzionari che ne esercitano le funzioni), salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Per lo stesso motivo, il sindaco non è più titolato a stipulare contratti per il comune (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica).

Le delibere sono invece appannaggio delle sedute comuni tra sindaco e giunta.

-fonte: da Wikipedia, l’enciclopedia libera-

Pubblicato da Redazione