Il testo della “nuova Costituzione” all’art.70 di Renzi e Boschi
L’attuale articolo 70 della nostra Costituzione Italiana recita: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”.
Un articolo semplice e chiaro di appena 9 parole. Volete sapere come cambierà?
Eccolo qui di seguito, leggetelo tutto, parola per parola e se ci capite qualcosa fatecelo sapere con i Vostri commenti in Redazione….:
Art. 10. (Procedimento legislativo) 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».
-testo preso dal sito: stampaparlamentare.it-
Pubblicato da Redazione
Le mie modeste capacità intellettive non arrivano a tanto: mi sento offeso.
Voterò NO!
Complicata , lunga, articolata , ma il senato a che serve in questo contesto , l’esame della proposta può essere affidato ad una commissione
In confronto le supercazzole del mitico Conte Mascetti (interpretato dall’ insuperabile Ugo Tognazzi) sembrano cosa di poco conto.
Usano il tecnicismo per cercare di minimizzare la loro gigantesca mediocre incapacità ed arrogante ignoranza.
Giù le mani dalla Costituzione. Non ne siete Degni.
La Costituzione può essere modificata e migliorata ma soprattutto la si dovrebbe applicare conoscere e rispettare.
Con la mia limitata capacità intellettiva ho capito, che tranne alcune leggi, il senato, con almeno 1/3, può richiedere di esaminare una proposta di legge della camera ma lo deve fare in poco tempo.
La camera può considerare o meno tale riesame.
Mah…
Che devo dire, farebbero prima a togliere del tutto una delle due camere.
Per il resto ricordo che c’è sempre il Presidente della Repubblica che può decidere di rimandare indietro la proposta di legge.
l’ho letto con calma, ma con tutte le virgole e riferimenti di collegamento ho la netta convinzione che porterà a 3467000 interpretazioni diverse.
Le leggi devono essere chiare, diversamente sono false.
Ndr. – Già, le virgole che, se spostate: portano a dare i più diveri significati ad una stessa frase. E’ il “primo” inganno di chi “vuole barare”.