Per rinfrescare la memoria di qualcuno ed anche per informarlo casomai “non” lo sapesse

Una circolare che ricorda ai sindaci il significato simbolico dell’indumento

“Fascia tricolore”, dove e come usarla

(Circ. Interno 5/98) Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18-11-1998

Eccola:

La fascia tricolore indossata dai sindaci di una città durante le cerimonie ufficiali non è un semplice ornamento, ma un simbolo legato alle trasformazioni cui la carica di primo cittadino sta andando incontro nell’ordinamento italiano ( sulla fascia compare lo stemma del Comune accanto a quello della repubblica), dunque va usata con consapevolezza e decoro.

Lo ricordava  il ministro dell’Interno Rosa Russo Jervolino, che il 4 novembre 1998 firmava una circolare (Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998) indirizzata a tutti i prefetti e ai rappresentanti delle province e delle regioni autonome, in cui si invita i sindaci a fare: ” un uso corretto e conveniente della fascia tricolore”, nella consapevolezza “della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica”.

MINISTERO DELL’INTERNO
CIRCOLARE 4 novembre 1998, n. 5/98. Fascia tricolore.
Ai Prefetti della Repubblica e, per conoscenza:
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d’Aosta
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato per la regione Sicilia
Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta
L’uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico, reso ancor più evidente dalla modifica apportata dall’art. 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 all’art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 [1].

Il più recente intervento normativo, con il quale è stato espressamente disposto che “distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune“, è di carattere sostanziale e significativo, laddove si ponga mente al processo di trasformazione ordinamentale in atto nel nostro Paese e alla particolare valenza nella cura degli interessi pubblici conferita al sindaco con il sistema della investitura diretta.

Viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l’impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale.

Non a caso la disposizione segue immediatamente, nel corpo normativo, la nuova procedura del giuramento del sindaco e del presidente della provincia davanti ai rispettivi consigli: le due norme risultano così accomunate sotto il profilo del significato istituzionale.

La disciplina dell’uso della fascia tricolore non è dettata compiutamente dalle norme, ma è rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo delI’amministrazione comunale e di ufficiale di governo.

Nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga. Per il significato del tricolore statuito dall’art. 12 della Carta Costituzionale [2]; ciò richiama tangibilmente nell’immaginario collettivo il principio costituzionale dell’unità ed indivisibilità della Repubblica.

L’alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell’avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.

Va tenuto presente, a tal fine, che l’art. 54 della Carta Costituzionale [3], nell’imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l’ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate.

Il sistema delle autonomie, infatti, anche nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni, ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell’autonomia: che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare.

Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l’attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali.

Il Ministro: Russo Jervolino

-Pubblicato da Redazione-