Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana: condannato il Comune di Anghiari (per eventi avvenuti durante gestione sindaco La Ferla)

Quanto è difficile fare il sindaco in Italia?

image_thumb%255B17%255DSvolgere l’attività di sindaco è sicuramente una missione al servizio della comunità che, tuttavia, per diverse ragioni, più o meno giuste, viene bersagliata dall’opinione pubblica, dalla collettività e, spesso, diventa anche oggetto di strumentalizzazione politica.

Di sicuro, non è facile svolgere un compito che, in un verso o in un altro, implica delle decisioni che inevitabilmente scontentano gli interessi di alcuni.

Inoltre è difficile per un sindaco operare in un quadro di regole incerto, causato da un sistema legislativo complesso che ne ostacola l’attività amministrativa, inducendolo anche in errore.

A tutto ciò si aggiunge una burocrazia asfissiante  che rende il ruolo degli amministratori ancora più arduo, anche se non è questo l’unico problema che un amministratore deve affrontare.

C’è anche  il problema della carenza numerica del  personale tecnico-amministrativo, ma soprattutto c’è, purtroppo,  la carenza di qualità del personale esistente o la incapacità gestionale di chi ne è preposto mentre invece pensa di utilizzare la pubblica amministrazione come casa propria.

 Pensiamo che sia necessaria una riflessione sul ruolo degli amministratori.

Evitiamo la caccia alle streghe, stabiliamo criteri univoci e poi facciamoli rispettare.

Anche perché a beneficiarne, oltre ai cittadini, saranno gli stessi amministratori che si sentiranno più protetti e sicuri nel loro agire quotidiano.

Dopo questa premessa che riteniamo doverosa, pubblichiamo, lasciando ogni commento ai lettori, la seguente “sentenza”:

  1. 01116/2016 REG.PROV.COLL.
  2. 00656/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2016, proposto da:
Arsicoop Consorzio Sociale Toscana Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo 1;

contro

Comune di Anghiari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Loriano Maccari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Fiume 11;

nei confronti di

Koine’ Cooperativa Sociale di Tipo A Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Gracili e Carolina Picchiotti, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse in Firenze, Via dei Servi 38;

L’Agora’ d’Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione dirigenziale dell’ufficio Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Anghiari n. 258 adottata in data 22.04.2016, la cui assunzione è stata comunicata al ricorrente in data 26.04.2016, con la quale la selezione pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore con cui co-progettare le azioni di sviluppo e miglioramento e cui affidare la gestione in concessione della “RSA e Centro Diurno Santa Croce” veniva aggiudicata in via definitiva alla Cooperativa Koinè”; della Determina Dirigenziale dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Anghiari n. 202 adottata in data 30.03.2016, mai comunicata formalmente all’odierno ricorrente, con cui veniva dichiarata la conclusione della fase di co-progettazione avviata con la Cooperativa Koinè e approvata la “fase B)- definizione del progetto definitivo”; della Determina Dirigenziale dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Anghiari n. 186 adottata in data 21.03.2016, comunicata il successivo 22.03.2016, con la quale veniva disposta l’esclusione dalla procedura negoziata de qua della Cooperativa San Lorenzo e contestualmente individuata quale aggiudicataria provvisoria della gara la Cooperativa Koinè; dei verbali delle sedute di gara del 23.12.2015, 08.01.2016, 12.01.2016, 16.01.2016, 23.01.2016 e 02.02.2016;di tutti i verbali nonché delle determinazioni, ove esistenti ed ad oggi ignote, relative alle verifiche ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006 dei requisiti dichiarati in gara dalla Cooperativa Koinè; della Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Anghiari n. 563 adottata in data 19.12.2015 con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice; per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, della deliberazione della Giunta Municipale n. 77 del 14.10.2015 per mezzo della quale il Comune di Anghiari definiva gli indirizzi per l’indizione di un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore con cui co-progettare le azioni di sviluppo e miglioramento e a cui affidare la gestione in concessione della “R.S.A. e Centro Diurno S. Croce”; per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, della determinazione n. 510 del 06.11.2015 a firma del Vicesegretario del Comune di Anghiari avente ad oggetto l’approvazione della normativa di gara relativa all’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore con cui co-progettare le azioni di sviluppo e miglioramento e a cui affidare la gestione in concessione della “R.S.A. e Centro Diurno S. Croce”; per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, della determinazione n. 530 del 18.11.2015 a firma del Vicesegretario del Comune di Anghiari per il tramite della quale veniva revocata la determinazione n. 510 del 06.11.2015 assunta dal medesimo organo e approvata una diversa normativa di gara relativa all’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore con cui co-progettare le azioni di sviluppo e miglioramento e a cui affidare la gestione in concessione della “R.S.A. e Centro Diurno S. Croce”; per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, del bando di gara, dell’allegato 1 Condizioni normative e tecniche per la co-progettazione, del Capitolato speciale, dello schema di domanda di partecipazione, dello schema dell’offerta economica e del Regolamento RSA e Centro Diurno; per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, della lettera d’invito alla procedura negoziata indetta dal Comune di Anghiari prot. 9453/7-11 datata 20.11.2015 e trasmessa il successivo 21.11.2015 agli operatori economici invitati alla stessa; per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, di tutte le integrazioni – errata corrige trasmesse da parte della Stazione appaltante agli operatori economici invitati alla procedura negoziata; per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, dei chiarimenti pubblicati dalla Stazione appaltante relativamente alla normativa di gara; di tutti gli atti e provvedimenti dell’Amministrazione che hanno limitato il diritto di difesa del Consorzio Arsicoop; di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché ignoti, nonché l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia del contratto, stipulato tra le parti anche nelle more del giudizio, con riserva, nel caso di impossibilità nel subentro nel servizio, di chiedere tutela risarcitoria per i danni subiti; la riedizione della procedura di gara de qua emendata dai profili di illegittimità dedotti nel presente ricorso introduttivo, attività questa valevole quale reintegrazione in forma specifica del danno subito, con salvezza, in ogni ipotesi, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d’inefficacia della Convenzione stipulata tra la Stazione appaltante e la Cooperativa risultata prima classificata nelle more del presente giudizio, considerato che i vizi rilevati sono tali da comportare l’obbligo di ripetizione dell’intera selezione pubblica; per la caducazione della stessa gara a seguito dell’accertamento dell’illegittimità della determinazione dirigenziale dell’ufficio Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Anghiari n. 258 adottata in data 22.04.2016 con la quale la selezione pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore con cui co-progettare le azioni di sviluppo e miglioramento e a cui affidare la gestione in concessione della “R.S.A. e Centro Diurno S. Croce” veniva aggiudicata in via definitiva alla Cooperativa Koinè e di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e susseguenti alla stessa; per la condanna, in via subordinata, dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per equivalente ex art. 124 c.p.a. arrecati al consorzio Arsicoop dagli atti e dai comportamenti amministrativi impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anghiari e della controinteressata Koine’ Cooperativa Sociale di Tipo A Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

  1. Il Consorzio Sociale Arsicoop Toscana Sud impugna l’aggiudicazione – disposta con il provvedimento del 26 aprile 2016, in epigrafe – della procedura indetta dal Comune di Anghiari per l’individuazione di un soggetto del terzo settore cui affidare, previa coprogettazione delle azioni di sviluppo e miglioramento della struttura, la gestione in concessione per sessanta mesi della R.S.A. e centro diurno “Santa Croce”. La domanda di annullamento è fondata su tre motivi in diritto ed è accompagnata dall’istanza di concessione di misure cautelari anche monocratiche.

1.1. Con decreto presidenziale del 10 – 11 maggio 2016, l’esecuzione degli atti impugnati è stata provvisoriamente sospesa.

1.2. Costituitisi quindi in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata Cooperativa sociale Koinè, la causa è stata discussa nella camera di consiglio dell’8 giugno 2016 e trattenuta per la decisione collegiale sulla domanda cautelare.

  1. Il ricorso è manifestamente fondato e può pertanto essere definito con sentenza in forma semplificata, come da avvertimento rivolto alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

2.1. Il giudizio di manifesta fondatezza riguarda le censure dedotte con il secondo motivo di gravame, mediante il quale il Consorzio ricorrente lamenta che la commissione di gara avrebbe proceduto in seduta riservata, anziché pubblica, all’apertura delle buste contenenti le proposte progettuali presentate dai concorrenti, così incorrendo nella violazione degli artt. 83 D.Lgs. n. 163/2006, 120 e 283 D.P.R. n. 207/2010, nonché dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Dalla documentazione in atti risulta effettivamente che, nella seduta pubblica dell’8 gennaio 2016, la commissione ha verificato la documentazione integrativa richiesta ad alcuni concorrenti. Esaurito l’incombente, la seduta pubblica è stata dichiarata chiusa e i lavori sono proseguiti in seduta riservata (“segreta”) per la valutazione delle proposte progettuali presentate. Come verbalizzato dalla commissione, dunque, anche l’apertura dei plichi contraddistinti dal n. 2 e contenenti le proposte progettuali ha avuto luogo in seduta riservata.

Tanto chiarito in fatto, non è discutibile che la pubblicità delle sedute di gara risponda a esigenze di tutela sia della parità di trattamento dei concorrenti, sia dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa, costituendo al contempo espressione dei principi di derivazione europea nella materia dell’affidamento dei contratti pubblici. Le medesime esigenze e principi sono a fondamento della necessità che, qualora all’aggiudicazione debba procedersi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vengano svolte in seduta pubblica le operazioni di apertura dei plichi contenenti non solo la documentazione amministrativa e le offerte economiche, ma anche le offerte tecniche, trattandosi di un passaggio parimenti “essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale” (così Cons. Stato, A.P., 28 luglio 2011, n. 13; per l’applicabilità della regola alle procedure negoziate e agli affidamenti in economia, cfr. Cons. Stato, A.P., 31 luglio 2012, n. 31).

La regola dell’apertura delle buste in seduta pubblica è stata infine positivizzata dall’art. 12 co. 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012. In quanto espressiva di principi generali, essa – al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del Comune resistente – trova applicazione anche all’affidamento per cui è causa, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 132), e non è superabile in virtù del richiamo all’art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/1990, che si risolverebbe in una vuota petizione di principio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2013, n. 8).

2.2. L’illegittimo operato della commissione di gara vizia, dunque, l’intera procedura, travolgendola.

Non per questo può tuttavia accedersi alla tesi della stazione appaltante, secondo cui la ricorrente non potrebbe confidare nella riedizione della gara, stante il disposto di cui all’art. 33 co. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006: in senso contrario sia sufficiente osservare che la disposizione invocata non trova applicazione alle concessioni di servizi, ai sensi del già citato art. 30 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, dal quale, come detto, la procedura in questione è disciplinata; né trova applicazione agli appalti di servizi elencati nell’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006, ai quali rinvia l’art. 6 del capitolato speciale di gara. Art. 27 Codice contratti

Il Comune resistente eccepisce altresì la tardività del ricorso, giacché l’esito della gara sfavorevole al Consorzio Arsicoop sarebbe stato percepibile sin dalla seduta pubblica del 2 febbraio 2016, o quantomeno dal 22 marzo 2016, data della comunicazione della nuova graduatoria formata dalla stazione appaltante a seguito dell’esclusione dalla procedura dell’originaria prima classificata, la Cooperativa San Lorenzo.

Ancora una volta, l’eccezione non coglie nel segno.

La seduta di gara del 2 febbraio 2016 si è conclusa con la formazione di una graduatoria che vedeva al primo posto, appunto, la Cooperativa San Lorenzo, e con il contestuale avvio della verifica di congruità dell’offerta presentata dalla prima classificata, giudicata anomala dalla commissione. Il carattere endoprocedimentale e ancora interlocutorio degli atti adottati dalla stazione appaltante rende evidente l’assenza, in quel momento, di un interesse attuale all’impugnazione da parte dell’odierna ricorrente.

La comunicazione del 22 marzo 2016, dal canto suo, si riferisce all’aggiudicazione provvisoria della gara, disposta in favore della Cooperativa Koinè all’esito dell’esclusione della Cooperativa San Lorenzo. Ed è pacifico che nei confronti dell’aggiudicazione provvisoria sia al più configurabile una facoltà, ma un non onere di impugnazione, che sorge solo nei confronti dell’aggiudicazione definitiva (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854).

  1. L’acclarata fondatezza delle censure sin qui esaminate conduce all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dell’impugnata determinazione del n. 258 del 22 aprile 2016, con assorbimento dei motivi rimanenti.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Anghiari e la controinteressata Cooperativa Koinè alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, a carico di ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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