Riceviamo e pubblichiamo:
“”Modifiche agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il principio del “pareggio d i bilancio”, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali
Art. 1 – L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“art. 81 – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bila ncio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. La legge genera le sulla contabilità e sulla finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.” (altro…)
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