Nuova legittima difesa

Cosa dice la legge sulla nuova legittima difesa? Cos’è lo stato di grave turbamento? Cos’è la legittima difesa domiciliare?

La legittima difesa è una di quelle norme sempre al centro del dibattito politico: non c’è schieramento o squadra di governo che non cerchi, in un verso o nell’altro, di modificare quella regola che consente al privato cittadino di usare violenza per difendere se stesso o altri da un grave pregiudizio. La prima, significativa modifica della legittima difesa risale al 2006, quando il legislatore introdusse un nuovo comma che prevedeva una speciale legittima difesa domiciliare nel caso in cui un malintenzionato si introduce nell’abitazione altrui senza il consenso del titolare. Per il resto, i requisiti tipici della legittima difesa rimanevano immutati: la necessità di difendere un diritto; il pericolo attuale dell’offesa ingiusta; la proporzionalità tra difesa ed offesa. Nel 2019 il Governo, su impulso della Lega, ha ritoccato nuovamente la disciplina, creando così una nuova legittima difesa: secondo la nuova norma, nei casi di violazione di domicilio si presuppone sempre la proporzionalità tra difesa e offesa. Ma le modifiche non sono solo queste. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: ti spiegherò come sarà la nuova legittima difesa.

Legittima difesa: cos’è?

Prima di analizzare quella che, con ogni probabilità, sarà la nuova legittima difesa, è bene che ti illustri brevemente cosa dice la norma attuale. Innanzitutto, occorre ricordare che la legittima difesa rientra, insieme ad alcune altre fattispecie (stato di necessità, consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), tra le cosiddette cause di giustificazione, cioè tra quegli eventi che legittimano un comportamento che, altrimenti, costituirebbe reato. In parole povere, un fatto che normalmente sarebbe delittuoso (ad esempio, una lesione personale) viene giustificato (e, quindi, non punito), in presenza di una circostanza “scusante” (la lesione è stata inferta per difendersi da un’aggressione).

Esiste un unico articolo, nell’ordinamento penale italiano, che si occupa esplicitamente della legittima difesa; questa disposizione dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa [1].

Legittima difesa: quali requisiti?

Rimandando alla lettura dell’articolo Quando è legittima difesa per maggiori approfondimenti, qui ti dirò che la difesa, per essere legittima, necessita dei seguenti presupposti:

  • l’assoluta indispensabilità di commettere il fatto per difendersi (requisito della necessità);
  • la tutela di un diritto (non necessariamente legato all’incolumità personale) proprio o altrui;
  • il pericolo attuale (quindi, non passato o futuro) dell’offesa ingiusta;
  • la proporzionalità tra difesa e offesa, da intendersi riferita ai beni giuridici in gioco e non ai mezzi utilizzati (ad esempio, la difesa non è mai legittima se si mette a repentaglio la vita di chi intendeva solamente aggredire il patrimonio).

Legittima difesa domiciliare: quando?

Come anticipato nell’introduzione, nel 2006 fu introdotto un ulteriore comma all’articolo che disciplina la legittima difesa prevedendo che, nei casi di violazione di domicilio, la proporzionalità di cui abbiamo appena parlato si presume quando, chi si trova legittimamente in quel luogo, utilizza un’arma (legalmente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, ovvero per difendere i propri o gli altrui beni, se vi è pericolo di aggressione. In altre parole, si è stabilita per legge una presunzione di proporzionalità, nel caso di violazione del domicilio, da parte dell’aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o i propri beni, l’uso di un’arma legittimamente detenuta.

Cosa dice la nuova legittima difesa?

La nuova legittima difesa approvata dal Parlamento nel 2019 prevede essenzialmente due novità: nel caso di legittima difesa domiciliare, c’è sempre proporzione tra difesa ed offesa; inoltre, viene esclusa espressamente la punibilità nel caso di eccesso colposo per chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

In poche parole, la nuova legittima difesa modifica la difesa domiciliare (cioè, quella posta in essere in casa quando c’è violazione di domicilio): la difesa sarà sempre legittima se posta in essere per respingere un’intrusione violenta, o con minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Questo non significa, però, che si possa far fuoco alla prima intrusione illegittima come se si fosse nel far west: la presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa non si sottrae alla sussistenza degli altri requisiti della legittima difesa domiciliare, e cioè:

  • la difesa della propria o altrui incolumità;
  • oppure la difesa dei beni propri o altrui, in caso di mancata desistenza dell’azione criminale (per esempio la fuga) e contemporanea permanenza del pericolo di aggressione.

Nuova legittima difesa: quali problemi?

La nuova legittima difesa dovrebbe portare ad un numero maggiore di assoluzioni o di archiviazioni per chi ha reagito con le armi nei confronti di chi si è introdotto illecitamente nella propria abitazione. Se la nuova legittima difesa può rassicurare sul piano psicologico, è anche vero che non possono essere sottaciute almeno due considerazioni:

  • innanzitutto, è da dubitare che le violazioni di domicilio diminuiscano in ragione della nuova legittima difesa: il malintenzionato che vuole introdursi furtivamente nell’appartamento di altri continuerà a farlo, anche se dovesse essere prevista la pena di morte per questo reato;
  • introducendo un elemento puramente psicologico quale scriminante determinante (lo stato di turbamento) nell’eccesso colposo, viene data ampia discrezionalità alla magistratura, la quale dovrà decidere (ma come?) se colui che si è difeso con la propria arma legittimamente detenuta si trovava in uno stato di agitazione tale da giustificare la sua condotta.

La nuova legittima difesa nel codice civile

La nuova legittima difesa del 2019 incide anche sulle disposizioni del codice civile [2]: è esclusa ogni responsabilità patrimoniale nel caso di reazione legittima all’intrusione domiciliare, mentre se l’aggredito cadesse nell’eccesso colposo [3] all’aggressore-danneggiato sarà dovuta un’indennità (e non un risarcimento) la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, il quale dovrà tenere conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Legittima difesa e gratuito patrocinio

La nuova legittima difesa estende il gratuito patrocinio a coloro che sono imputati di aver commesso un delitto ma che invocano la scriminante della legittima difesa ovvero quella dell’eccesso colposo per grave turbamento: in casi come questi, il patrocinio a spese dello Stato spetta di diritto, a prescindere dal reddito posseduto

-Fonte: Diritto e Fisco Pubblicato il 8 Marzo 2019-

8 Marzo 2019 | Autore: Mariano Acquaviva

Pubblicato da Redazione