L’importanza della buona tenuta di un archivio / Ecco notizie sulla questione “fitofarmaci”

(dal comunicato del m5s pubblicato il 12 marzo 2017)

SULLA QUESTIONE DEI FITOFARMACI il M5S  ci ha comunicato la risposta del Sindaco di Anghiari  il quale  affermava che:  “tecnicamente i regolamenti deve approvarli il consiglio e quindi non poteva approvare la nostra mozione”.

Noi a dire il vero,  così proseguiva il M5S, avevamo solo chiesto rassicurazione sulla volontà del comune di voler approvare il regolamento che la stessa Unione dei Comuni sta preparando con la collaborazione anche dei consiglieri di Anghiari. E’ evidente che un impegno formale non è gradito al nostro comune, e comunque temiamo che l’Unione, per motivi intrinseci alla scelta di preparare un regolamento valido per più comuni, impieghi molto tempo per dare luce ad un regolamento sulla materia”.

Passano i giorni è tutto è tornato nel più assordante silenzio (rarissimi sono i consigli comunali)

Ora però……abbiamo  conosciuto un attivista del M5S di Anghiari che ha fatto di tutto per aiutare il gruppo e la propria cittadina,  ma forse questa persona era scomoda perché le sue proposte il suo lavoro sul Regolamento è stato bocciato prima di nascere.

Già:  perché???

La persona di cui stiamo parlando non ha alcun fine personale e quindi ne omettiamo il nome, vorrebbe solo che quanto promesso in Campagna elettorale fosse mantenuto ma non solo per quanto riguarda il Regolamento dei prodotti fitosanitari  e non solo.

Ecco che, per mezzo de “il Fendente” viene pubblicata la proposta di:

Regolamento   comunale   sull’uso   dei prodotti   fitosanitari

-Premesso  che nell’ ambito del territorio comunale si ricorre all’ uso di prodotti fitosanitari, di sintesi e naturali;

-considerato  il potenziale e comprovato pericolo derivante da un uso scorretto o non consentito di fitosanitari per la salute umana  e per la salubrità ambientale;

-atteso che il corretto impiego dei prodotti fitosanitari è un obbligo sia per le figure professionali che operano in agricoltura le quali sono obbligate a seguire regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale, e regionale, sia per coloro che coltivano orti e giardini ed utilizzano prodotti fitosanitari, visto che anche modeste quantità di prodotto, se mal gestite, possono generare un rischio per la salute e per l’ambiente;

-tenuto conto della vocazione turistica di Anghiari e dell’intera vallata e la necessità di mantenere ed incrementare tale vocazione tramite l’ integrazione di un settore agricolo orientato verso modelli maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale e in termini di effetti sulla salute collettiva;

-ritenuto che  un agricoltura non intensiva, agricoltura biologica rappresenta una delle tecniche di difesa integrata  e un alternativa  con  metodi non chimici costituisca la maggiore delle garanzie per la tutele della biodiversità,e per la salvaguardia della  salute dei cittadini diritto sancito dalla Costituzione art. 32,e  del paesaggio.

VISTI i seguenti principali riferimenti normativi e nelle competenze che ogni Comune possiede a riguardo:

1– La versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’ unione europea(ex art. 174 TCE) che nell’ art.191 comma 2 , recita un azione preventiva dei danni causati all’ ambiente sul principio “chi inquina paga”.

2 – Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita dall’ ordinamento  Nazionale con il DLGS N150 del 14 agosto 2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendone i rischi sulla salute umana e sull’ ambiente.

3 – La Direttiva n  128, per il raggiungimento degli obbietti vidi qui il punto precedente impone ( art 14) di adottare i mezzi necessari per incentivare una difesa fitosanitaria a  basso apporto di pesticidi previlegiando  ogni qual volta possibile, i metodi non chimici  affinchè si vada verso una scelta di prodotti con lo stesso scopo ma a minor rischio per la salute umana e dell’ ambiente.

4 – In data 22/01/2014,con decreto Ministeriale,è stato adottato il Piano di Azione Nazionale(PAN)per l’uso sostenibile dei fitofarmaci,in attuazione delle Direttive2009/128/CE.

5 – Il “Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque” N 208 DEL 2014 pubblicato  dall’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia  come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non piu’ in commercio da anni.

Nell’ ultimo rapporto ISPRA  riguardante gli anni 2012/2013, il nostro paese risulta il maggiore consumatore di pesticidi dell’ Europa Occidentale.

Sono stati trovati pesticidi nel 56,9% dei campioni di acqua superficiale,di qui il 17,2%oltre il limite consentito.

Pesticidi sono stati trovati nel 31% dei campioni di acqua sotterranea esaminata.

Nelle falde piu’ profonde si trova ancora ATRAZINA fuori commercio ormai da anni questo ci fa capire che l’ inquinamento che produciamo OGGI, andrà a contaminare anche il nostro DOMANI!!

6 – Visto l’art 117,comma 6 della Costituzione della Repubblica  Italiana  che conferisce agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

7 – Visto l’art.7 del D.lgs 18/08/2000 n 267e s.m.i. che stabiliscono i principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottino regola mementi nelle materie di loro competenza.

8 – Visto che secondo quanto dispone l’art.13 del D. lgs.18/08/2000,n 267spettano al comune  tutte le funzioni che riguardano la popolazione e il territorio comunale,specialmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dall’ assetto allo sviluppo economico del territorio,secondo le rispettive competenze.

9 – Visto l’art.42 comma2 lett. A)del  D.lgs.18 agosto 2000,n267 e s.m.i. (TUEL)che attribuiscono al consiglio comunale la competenza di approvare i regolamenti.

                                                      REGOLAMENTO

                                                      Art. 1        Finalita’

Con detto regolamento l’ amministrazione di Anghiari si prefigge la salvaguardia del territorio dall’espandersi di colture intensive quali tabacco, promuovendo pratiche  che conservino la biodiversità e la fertilità del suolo,e la salvaguardia della salute pupplica.

Art. 2-  Ambito di applicazione del Regolamento

Le  presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Anghiari.

Art.3-  Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Fermo restando il rispetto della Normativa , comunitaria,nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari ,è fatto obbligo a chiunque impieghi , per scopi produttivi agricoli e NON ,I PRODOTTI FITOSANITARI , di porre ogni precauzione per assicurare la pubblicà  incolumità e per il rispetto della proprietà  pubblica. Non rientrano nell’ ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall’ autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica  quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art.4-  Preparazione delle miscele  per trattamenti fitosanitari

Le  miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso il centro aziendale o in luoghi adatti e atti ad evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

L’area in qui si effettui la preparazione delle miscele e il carico dei mezzi di distribuzione deve essere pavimentata e con un pozzetto non collegato alla rete fognaria,per la raccolta di eventuali perdite. Nel caso in cui la miscela deve essere preparata in campo, l’acqua dovrà essere attinta da una botte precedentemente riempita o da un punto di adacquamento dotato di pompa autonoma. Particolare attenzione dalla vicinanza di corpi idrici che non deve essere minore di 20 metri.

Il  livello di  riempimento dell’attrezzatura utizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e i sobbalzi, non tracimi.

Art.5-Tutela delle risorse idriche

Richiamando le normative specifiche di settore e in assenza di uno specifico preventivo piano di utilizzazione agronomica(ex art.94,lett. C e c.5.lett. D del Decreto legislativo 152/2006).E’vietato l’ utilizzo  lo spandimento all’interno del territorio comunale di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee  destinate all’ utilizzo umano , sorgenti pozzi. I trattamenti devono avvenire a una distanza minima di 50 metri da corsi d’ acqua superficiali , fiumi, canali e bacini di raccolta delle acque meteoriche.

Art.6 Distribuzione dei prodotti fitosanitari

Al fine di contenere i rischi  connessi agli effetti negativi legati alla deriva  dei prodotti  fitosanitari è fatto obbligo a chiunque di effettuare trattamenti fitosanitari in modo tale, da evitare che i prodotti  raggiungano edifici pubblici e privati, orti giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi, comunque rimanendo a  una distanza di rispetto pari a:

80 (ottanta)  metri da  qualunque tipo di abitazione ed edificio pubblico o privato

30 (trenta) metri da qualunque infrastruttura ad uso pubblico quali:strade statali provinciali, comunali, piste ciclabili, parchi , giardini,scuole e ospedali.

50 (cinquanta) metri dal confine di aree coltivate a scopo produttivo per l’autoconsumo in qui non si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi;

25 (venticinque) metri da strade vicinali

I trattamenti devono essere effettuati attenendosi alle indicazione riportate in etichetta, rispettando i dosaggi e le modalità d’ uso prescritti.

                                       Art.6 Condizioni meteorologiche

E’ fatto divieto di eseguire trattamenti fitosanitari nei seguenti casi:

in presenza di vento

-temperatura inferiore a 10°c;

-temperatura superiore ai 25°c;

  -presenza di pioggia

– terreno saturo d’ acqua, condizione evidenziata dalla presenza  di ristagni  idrici all’interno dell’area da trattare.

                                     Art. 7 Comunicazione dei trattamenti

Il ricorso ai trattamenti fitosanitari  deve essere segnalato per mezzo di apposita segnaletica.

Entro le 24 ore precedenti il trattamento  fitosanitario dovrà essere segnalato tramite la delimitazione  dell’ area da trattare con appositi cartelli di colore giallo in numero tale da essere visibili uno dall’ altro.

I cartelli dovranno riportare la seguente dicitura

ATTENZIONE! AREA SOTTOPOSTA A TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI”

Nel caso di ricorso a trattamenti con prodotti classificati irritanti,nocivi,tossici, e molto tossici dovrà essere riportato nello stesso cartello con specifico riferimento alla classe di appartenenza e con relativa simbologia che troverete in etichetta.

Qualora l’area fosse attraversata da strade e sentieri anche privati, dovranno essere posti cartelli all’ inizio e alla fine degli stessi.

I cartelli vanno lasciati in loco per le successive 48 ore.

Per le coltivazioni sottoposte a trattamenti ammessi dai disciplinari di produzione  biologica, il contenuto dei cartelli può essere sostituito con la seguente frase:

COLTIVAZIONE TRATTATA CON PRODOTTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”

                              Art.9  Tempi di rientro in campo

E’ fatto divieto all’ operatore e a terzi di rientrare nel campo trattato per le successive 48 ore dove non diversamente indicato in etichetta.

                            Art.10 Mezzi di distribuzione

I macchinari usati dovranno essere dotati di augelli antideriva. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti fitosanitari con atomizzatore.

                               Art.11 Taratura dei mezzi di distribuizione

E’ fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla direttiva n. 128/2009/ce.

                              Art.12 Lavaggio delle cisterne

L’area in qui si effettui il lavaggio dei mezzi di distribuzione deve essere pavimentata, e dotato di un pozzetto non collegato alla rete fognaria ,la miscela ottenuta dall’ operazione di lavaggio può  essere usata solo se non comporta il superamento delle dosi massime consentite.

Art.13 Smaltimento dei residui

I residui speciali non gestibili in accordo con quanto precedentemente stabilito devono essere smaltiti come rifiuti speciali.I  contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela nei contenitori e quanto possa costituire fonte di inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti attraverso il conferimento di ditte specializzate.

                                 Art.14 Tutela degli insetti impollinatori

E’ fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e con altri prodotti fitosanitari i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori sulle colture legnose,erbacee,e quando le stesse siano in fioritura (dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi).E’ infatti stato dimostrato che la biodiversità della flora e dei rispettivi impollinatori  è un valido indicatore della salute di un ecosistema , è sinonimo di sostenibilità ecologica  e tutela del paesaggio rurale.

Art. 15Disposizioni specifiche in relazione al principio attivo gliphosate

Su tutto il territorio comunale di ANGHIARI è fatto divieto di prodotti fitosanitari  con principio attivo Gliphosate (glifosato o glifosate).

                              

                 Art.16  Regolamentazione degli usi non agricoli di prodotti fitosanitari

 E’ vietato l’ uso di prodotti erbicidi su strade , cigli stradali e scarpate. Per trattamenti da effettuarsi in aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedano lo specifico impiego e devono essere  rispettatele modalità di applicazione specificamente indicate.

                                  Art.17 Organi preposti al controllo

Ferma restando la competenza in materia degli organi preposti al controllo quali asl,Corpo forestale dello stato,Carabinieri,il controllo di quanto previsto dal presente Regolamento è effettuato dal personale di Polizia Municipale

  Art.18 Sanzioni per il mancato rispetto delle norme per l’ utilizzo di fitosanitari

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscono reato, la norma dell’ art.7 bis del D.lgs 18/08/2000 n.267 ess.mm.ii, le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro  250.00 a euro 500.00 in base alla gravità dell’ inadempienza e della reterazione della stessa.Le somme riscosse dal comune quali proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinate principalmente alla realizzazione di Progetti per il recupero delle aree verdi.

                          Art.18 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’adozione.

-f/to  Gruppo M5S Anghiari-

Pubblicato da Redazione