Arezzo: il Giudice di Pace riconosce il rimborso della depurazione con efficacia retroattiva decennale

comitato_arezzoGià nel 2011 ci fu la prima condanna di Nuove Acque; poi nel 2013 le successive cinque condanne da parte del Giudice di Pace di Arezzo, nella persona del Dr. Dal Savio, a rimborsare la quota di tariffa relativa alla depurazione non dovuta, con retroattività decennale (a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008).

Oggi Nuove Acque viene nuovamente condannata dal Giudice di Pace di Arezzo, nella persona stavolta della Dott.ssa Maria Nino, con cinque distinte sentenze, le quali confermano l’obbligo del Gestore di rimborsare ai ricorrenti la quota di tariffa relativa alla depurazione non dovuta, calcolandola in maniera retroattiva per dieci anni, invece che per cinque, come ritenuto da Nuove Acque.
Il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenze n. 574/2014, n.577/2014, n. 578/2014, n. 579/2014, e n. 580/2014, ha infatti accolto i ricorsi presentati dai sig.ri Giuseppe F., Fabio F., Stefano F., Alberto D., Elena P., tutti assistiti dall’avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, con riguardo all’accertamento dell’esistenza del diritto alla restituzione di quanto versato senza titolo per un servizio mai erogato da Nuove Acque, dal 3/10/2000 al 15/10/2008”.
Le cause hanno preso il via dai ricorsi presentati dagli utenti coadiuvati dal Comitato Acqua Pubblica di Arezzo, i quali, pur non essendo serviti da alcun impianto di depurazione, avevano sempre corrisposto la quota di tariffa riferita alla depurazione, e quindi, in base alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (secondo cui non si deve pagare per un servizio che non c’é), avevano diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto.
A seguito della Legge n. 13/2009, si è tuttavia stabilito che il rimborso poteva avvenire anche scaglionato nel tempo, fino al 2014; ma non si è stabilito per quanti anni indietro avrebbe dovuto essere calcolato il rimborso.
L’Autorità Idrica e Nuove Acque, ovviamente, hanno optato per una interpretazione restrittiva, lesiva dei diritti degli utenti, volta a rimborsare la depurazione calcolandola solo sui cinque anni antecedenti la domanda di rimborso.
Il Giudice di Pace di Arezzo, già in precedenza aveva accolto invece quanto sostenuto dall’Avv. Ponziani, secondo il quale il rimborso doveva essere calcolato in maniera retroattiva per dieci anni (non cinque), trattandosi di somme indebitamente percepite da Nuove Acque, e quindi soggette al regime di cui all’art. 2033 del Codice Civile. (come più volte ribadito anche da numerose Sezioni Regionali della Corte dei Conti); con le attuali sentenze, il Giudice di Pace di Arezzo ha confermato tale impostazione, riconoscendo il diritto al rimborso della depurazione, con efficacia retroattiva decennale, per altri cinque utenti.
Le sentenze assumono pertanto una notevole importanza, considerato che Nuove Acque dovrà rimborsare a tutti i ricorrenti, e a tutti gli altri utenti non serviti da impianti di depurazione funzionanti, che faranno ricorso, una somma pari quasi al doppio di quanto altrimenti avrebbe corrisposto.
-Comitato Acqua Pubblica di Arezzo-

Pubblicato da Redazione