Art.328 Codice Penale / Rifiuto, omissione d’atti d’ufficio/Il “non” rispondere a regolari istanze

l6WRtbylBIIX_s4-mUn cittadino-lettore ci ha chiesto cosa deve fare se, dopo regolare protocollo di consegna, un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio “non risponde” alla richiesta scritta da lui depositata.

La risposta:

Art. 328. C.P.
“”Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa“”.

-Redazione-