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Art.328 Codice Penale / Rifiuto, omissione d’atti d’ufficio/Il “non” rispondere a regolari istanze
Un cittadino-lettore ci ha chiesto cosa deve fare se, dopo regolare protocollo di consegna, un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio “non risponde” alla richiesta scritta da lui depositata.
La risposta:
Art. 328. C.P.
“”Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa“”.
-Redazione-
La domanda che mi pongo è: quante sono state le condanne per aver violato l’art. 328 C.P.
Ci sarebbe anche l’obbligatorietà dell’azione penale.
Io penso che data la presenza di numerosi avvocati nella scena politica anghiarese, il cittadino potrebbe trovare conforto su come converrà agire.
PARERE RIGOROSAMENTE PERSONALE.