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Art. apparso il 16 marzo 2017 sullo Statuto comunale e sull’allora “monca” formazione della Giunta

Le molte richieste dei cittadini sulla incompleta formazione della Giunta  anghiarese e la seguente affermazione fatta a suo tempo dal sindaco Polcri:

Non mi sembra che ho detto che non farò gli assessori. Per il momento ho preferito accollarmi tutte le nomine per capire, studiare e soprattutto per individuare la persona giusta. Non penso sia un assessore alla cultura a fare la differenza. Nominerò gli assessori al momento giusto”, ci inducono a proporre il Capitolo III dello STATUTO COMUNALE del COMUNE DI ANGHIARI (PROVINCIA DI AREZZO) che, come da decreto legislativo 18.8.2000, n° 267 – art.6 è stato adottato  dal Consiglio comunale  con deliberazione n° 1 dell’01.02.2002. (in vigore dal 22 MARZO 2002)

Nella foto la composizione della Giunta composta da solo ‘tre’ persone-

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 19
Giunta comunale

  1. La Giunta è l’organo di governo del Comune e conforma la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
    2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
    3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale. ( In Anghiari sono quasi sempre solo in “due” a decidere  in questa nuova gestione-Nominati solo 2+sindaco-, non 4+sindaco -Ndr.-)

Art. 20
Composizione

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 5 (cinque) assessori.
  2. Nel numero degli assessori, possono essere inclusi fino a 2 cittadini, prescelti al di fuori del Consiglio comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
  3. Gli Assessori non consiglieri sono compresi nella lista dei candidati contenuta nel documento programmatico di cui all’art.10 bis che dovrà illustrare e documentare le particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico – amministrative che motivano la candidatura. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia partecipato come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.

Art. 21
Nomina

  1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
    2. Non possono far parte della Giunta il coniuge gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
    3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
    4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (!!!??? Ndr.-)
    5. Un componente della Giunta cessa dalla carica prima del termine del mandato:
    a) a seguito delle sue dimissioni, presentate in forma scritta al Sindaco;
    b) perché revocato dal Sindaco, con comunicazione motivata al Consiglio nella seduta successiva;
    c) per altra causa, prevista dalla legge.
    6. Alla sostituzione di assessori dimissionari, decaduti, revocati o cessati d’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

Art. 22
Competenze della Giunta

  1. Alla Giunta comunale spetta:
    a) collaborare col Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolgere attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
    b) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio dalla legge e che non rientrino nelle competenze assegnate al Sindaco, al Segretario comunale e agli Incaricati delle posizioni organizzative;
    c) adottare gli atti necessari a dare esecuzione ai deliberati del Consiglio;
    d) vigilare sulla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio nei tempi stabiliti dalla legge;
    e) esprimere il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenersi entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio sulle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
    f) nominare in via fiduciaria i professionisti, quando la legge lo consente;
    g) riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
    h) sovrintendere al buon funzionamento degli uffici e dei servizi;
    i) definire con le rappresentanze sindacali dei dipendenti comunali gli accordi e le intese sulle materie demandate dalla legge alla contrattazione decentrata;
    l) curare i rapporti con la cittadinanza, procedere alle consultazioni della popolazione del comune e garantire adeguata informazione sulle attività e i programmi dell’amministrazione.
    2. La Giunta, in caso d’urgenza, può deliberare variazioni di bilancio. Le deliberazioni di variazione sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, quando neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate, fatta salva la competenza della Giunta.

Art. 22 BIS
Divieto di incarichi e consulenze

  1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 23
Distribuzione delle competenze e organizzazione dei lavori

  1. L’attività della Giunta è collegiale. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
  2. L’Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connessi. Partecipa alle riunioni della Giunta comunale con tutti i diritti, compreso quello di voto, spettanti agli altri assessori.
  3. La Giunta si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco oppure, in assenza di questi, del Vice sindaco. In assenza di entrambi, convoca e presiede l’organo l’Assessore più anziano di età.
  4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco. Spetta al Sindaco decidere quali funzionari, oltre al Segretario comunale, debbano partecipare alle sedute. Il Sindaco può altresì invitare alle riunioni di Giunta il Collegio dei Revisori dei conti, gli amministratori incaricati della gestione dei servizi pubblici, esperti e consulenti.
  5. Le riunioni della Giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti dell’organo.
  6. Le votazioni della Giunta si svolgono in forma palese. Le deliberazioni sono valide quando vengano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi la presiede. Le deliberazioni
    di variazione del bilancio assunte con i poteri del Consiglio sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell’organo.
  7. La Giunta può regolare con propria deliberazione l’esercizio della propria attivita

-da Redazione: “il Fendente”-