Giustizia Penale, il piano della Lega. Dalla separazione delle carriere a…

Rivolte nelle carceri con morti ed evasi, mafiosi usciti di galera, magistrati politicizzati intercettati, spartizione di incarichi e poltrone… L’Italia non tornerà un grande Paese se non riporterà efficienza, trasparenza e merito nella Giustizia, nelle carceri e nei tribunali. Ecco alcune delle nostre proposte, in campo penale, certi che profonde riforme andranno portate anche in campo civile e tributario. Ringrazio il Presidente Mattarella per l’intervento e le sollecitazioni alla politica, spero che nessun italiano venga più indagato, processato o condannato non in base alla legge, ma alle sue idee”.

Lo afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini nell’introdurre la proposta di riforma della Giustizia Penale della Lega, realizzata dall’ex ministro Giulia Bongiorno, che Affaritaliani.it pubblica in esclusiva punto per punto.

Magistratura e correnti.

Oggi il carrierismo esasperato ha portato a una degenerazione del rapporto tra correnti.

Occorre evitare il rischio che un giudice  possa assolvere o condannare per non scontentare un pubblico ministero, in quanto esponente di una corrente capace di influenzare la valutazione della carriera di quello stesso magistrato.

Cosa fare:

Per una Giustizia più equilibrata e per una effettiva parità delle parti “non” può esserci piena parità delle parti se i rappresentanti dell’Accusa (Pubblici Ministeri) e giudici mantengono lo stesso statuto.

Occorre quindi che vi siano:

  1. a) formazione e competenze distinte;
  2. b) distinti concorsi per l’accesso a ciascuna funzione;
  3. c) impossibilità di passaggio da una funzione all’altra.

Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e limiti alla ‘politicizzazione’ della Magistratura

Bisogna introdurre limiti più stringenti alla “politicizzazione” dell’organo di autogoverno della magistratura, al fine di salvaguardare il corretto esercizio del potere giudiziario nell’interesse esclusivo della collettività.

 Proposte:

  1. a) creazione di due distinti organismi di autogoverno (uno per i pubblici ministeri ed un altro per i giudici);
  2. b) stesso numero di componenti togati e componenti laici (oggi sono 2/3 togati + 1/3 laici à dopo la riforma sarebbero ½ togati e ½ laici);
  3. c) nuove modalità di elezione dei componenti togati di ciascun organismo di autogoverno.

due fasi, ma per ciascun distinto consiglio della magistratura:

1-sorteggio dei magistrati candidabili;

2-elezione dei magistrati destinati a far parte dei due consigli.

Produttività dei magistrati e sistema disciplinare:“Chi merita sia  premiato, chi sbaglia paghi”

Occorre creare un sistema che contempli premi per chi è meritevole e sanzioni per chi non osserva le regole.

No alle “porte girevoli” per i magistrati.

Se un ‘magistrato’ vuole fare politica “NON” può tornare indietro.

Bisogna senz’altro garantire che anche un magistrato possa mettersi al servizio della collettività candidandosi alle elezioni locali, nazionali o europee.

Tuttavia, occorre impedire che i magistrati che abbiano ricoperto rilevanti cariche pubbliche possano tornare a condurre indagini e a giudicare.

Occorre quindi introdurre dei divieti di ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano ricoperto rilevanti cariche pubbliche, così da impedire che chi abbia lasciato la toga per intraprendere una carriera politica possa tornare a svolgere le funzioni di magistrato.

Riforma dell’accesso alla Magistratura.

Per una magistratura efficiente e di qualità.

Criticità dell’attuale sistema di selezione dei magistrati:

dispendioso, farraginoso e non rispondente a criteri effettivamente meritocratici;

porta a selezionare persone che non hanno alcuna esperienza pratica.

Proposte di miglioramento:

-nell’ambito della separazione delle carriere, previsione di concorsi distinti per magistrati della funzione giudicante e della funzione requirente;

-tirocinio formativo obbligatorio presso Procure e Tribunali come condizione per l’accesso all’esame;

-introduzione di un test psicoattitudinale per una preliminare valutazione dei candidati, attesa la delicatezza delle funzioni;

-modifica delle prove scritte: redazione degli elaborati sotto forma di sentenze, nell’ambito del concorso per l’accesso alla funzione giudicante, e di pareri ed atti, nell’ambito del concorso per l’accesso alla funzione requirente;

-modifica della prova orale, limitandola alle materie fondamentali (es. diritto civile, penale, amministrativo e relative procedure nonché costituzionale) e richiedendo una conoscenza non solo teorica delle stesse.

Obbligatorietà azione penale.

Oggi i magistrati, di fronte a un carico di lavoro notevole, danno priorità ad alcuni procedimenti piuttosto che ad altri, di fatto eludendo l’obbligatorietà dell’azione penale. Non possono essere le singole Procure a individuare i criteri di priorità di trattazione dei procedimenti.

Cosa fare:

-Obbligatorietà dell’azione penale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che sia il Parlamento a definire le priorità.

-Occorre mantenere intatto il principio di obbligatorietà dell’azione penale, che costituisce una garanzia ineludibile dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

-Nondimeno, per far fronte ai rilevanti carichi lavorativi del Pubblico Ministero, la legge deve stabilire dei criteri di individuazione delle notizie di reato prioritarie, che devono essere rivisti periodicamente.

A tal fine occorre:

-modificare l’art. 112 Cost., stabilendo che «Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale nei casi e nei modi previsti dalla legge»;

-stabilire i criteri di priorità con legge ordinaria.

Meno burocrazia, più efficienza per i cittadini e per le imprese.   

  1. Investimenti come già previsto e proposto dalla Lega.
  2. B. Efficiente organizzazione degli uffici e delle risorse.

Formazione del magistrato anche di carattere organizzativo;

introduzione del “manager giudiziario”:

figure manageriali di supporto all’organizzazione degli Uffici, secondo il principio “ai giudici la giurisdizione, ai manager l’amministrazione”.

Tale manager si occuperebbe della allocazione delle risorse economiche in modo efficiente, dell’ottimizzazione dell’organico, del miglioramento delle strutture, del controllo dei flussi informativi e dell’ottimizzazione ed uniformazione delle procedure, coordinerebbe le attività del personale e libererebbe i magistrati dalla necessità di provvedere all’attività organizzativa e gestionale.

Digitalizzazione e telematizzazione.nell’immediato, facoltà di deposito degli atti per via telematica a mezzo P.E.C.;

-introduzione del processo penale telematico;

-fissazione delle udienze automatizzata ed effettuata sulla base di criteri di sistema certi e noti agli operatori.

Interventi sul processo penale:

-Occorre introdurre tempi certi e (ragionevolmente) rapidi per la definizione dei processi, nel rispetto del diritto di difesa.

-Tempi certi per le indagini.

-Tempi certi per l’esercizio dell’azione penale.

-No ai tempi morti e all’abuso delle proroghe per indagini trmpestive e utili.

Termini certi per l’avvio delle indagini e conseguenze in caso di mancato rispetto;

-proroga delle indagini vincolata a presupposti tassativi, ragionevoli e verificabili; limiti alla proroga;

-riduzione dei termini entro cui il Pubblico Ministero deve formulare richiesta di archiviazione o esercitare l’azione penale (termini più ampi solo nei procedimenti per mafia e/o terrorismo, ecc.);

-specifico illecito disciplinare per il caso in cui tali termini non vengano rispettati.

Interventi sull’udienza preliminare

Nell’attuale sistema la fase dell’udienza preliminare costituisce spesso un controllo sull’azione penale meramente formale, che non attua una effettiva verifica secondo la prevista regola di giudizio.

Proposta di miglioramento:

-Aumentare i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio, riducendo i casi di celebrazione dell’udienza preliminare.

Tempi definiti per il processo:

-No ai ‘tempi morti’ per un processo ragionevolmente rapido e più rispettoso delle garanzie dell’imputato.

L’obiettivo è ottenere tempi certi e ragionevoli dei processi.

Dalla richiesta di rinvio a giudizio fino alla sentenza definitiva deve intercorrere un tempo complessivo massimo di tre anni e sei mesi, fatti salvi i processi di particolare complessità in ragione del numero delle parti e delle imputazioni, per cui sarà prevista una durata complessiva di quattro anni e sei mesi.

Inoltre, premesso:

-che la scorsa legge finanziaria ha previsto l’assunzione in un triennio di 10.000 nuove unità con funzioni amministrative e di 990 magistrati al fine di assicurare le risorse necessarie al miglior funzionamento della giustizia;

-che sarà introdotta la figura del manager, col compito di migliorare l’efficienza delle amministrazioni giudiziarie;

si rende necessario introdurre tempi definiti delle “fasi” processuali mediante la previsione di termini massimi:

1-tra la data di emissione del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio (qualora fosse mantenuta l’udienza preliminare);

2-tra la data di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e la data dell’udienza di comparizione;

3-tra la prima udienza dibattimentale e la eventuale udienza di rinvio;

4-tra il deposito dell’atto di impugnazione e la sua comunicazione al Pubblico Ministero e notificazione alle altre parti;

5-tra l’ultima notificazione dell’atto di impugnazione e la trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione;

6-tra la data di deposito dell’atto di impugnazione e la data dell’udienza del giudizio di impugnazione.

Altri interventi:

-ridefinire le attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e del tribunale in composizione monocratica;

-ridurre i tempi di deposito della motivazione delle decisioni di merito;

-prevedere che vengano organizzati due turni di partecipazione alle udienze degli ausiliari (mattina e pomeriggio);

-prevedere dei premi per gli uffici che garantiscano il rispetto dei termini;

-prevedere sanzioni disciplinari, nel caso di mancato rispetto dei termini di “fase” previsti dalla riforma che siano imputabili a dolo o colpa grave.

Misure cautelari in carcere dopo i processi, e solo eccezionalmente prima occorre:

-intervenire sui “presupposti” di applicazione delle misure cautelari;

-prevedere che, in caso di annullamento con rinvio della decisione del Tribunale del Riesame, il nuovo giudizio si svolga innanzi ad un collegio avente diversa composizione.

Prevedere i seguenti casi di inappellabilità:

-inappellabilità delle condanne alla sola pena pecuniaria;

-l’inappellabilità per il Pubblico Ministero delle sentenze di proscioglimento, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte Costituzionale in riferimento all’art. 1 della c.d. “Legge Pecorella”.

Per una esecuzione rapida e certa della ‘pena definitiva’ nel rispetto dei diritti del condannato. Introdurre strumenti che permettano l’immediata esecuzione delle pene inflitte con sentenza passata in giudicato, anche mediante l’organizzazione di appositi uffici.

-Intervenire sull’esecuzione penale, orientando il sistema al perseguimento delle finalità costituzionali della pena e al rispetto dei diritti del condannato.

-Eliminare la possibilità di rito abbreviato e sconti di pena per alcuni reati gravi, in primis l’omicidio e lo stupro.

-di Alberto Maggi – fonte: Affaritaliani.it-

Pubblicato da Redazione