Tenuità del fatto anche per i reati senza pena detentiva minima

Diritto Penale

L’art. 131 bis c.p. è incostituzionale?

Con la sentenza n. 156/2020 (sotto allegata) la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se il fatto è particolarmente tenue, nella parte in cui esclude la sua applicazione ai reati che non contemplano un minimo edittale di pena detentiva, mentre lo prevede per quelli per i quali è prevista una pena massima di 5 anni. Fatta questa premessa vediamo come la Consulta è giunta a una simile conclusione.

Il Tribunale di Taranto solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. perché a suo giudizio la norma viola gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costutuzione  “nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità previsto dall’art. 648, secondo comma, cod. pen.”

Il remittente infatti si trova a giudicare un caso in cui ricorrono gli estremi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che però non può essere applicata a causa dell’entità della pena edittale della ricettazione attenuata, che prevede come pena massima la reclusione fino a 6 anni, superando così il limite applicativo dell’esimente di 5 anni, stabilito dal comma 1 dell’art. 131-bis c.p.

Irragionevole non applicare l’esimente ai reati poco offensivi

Per il remittente “l’assenza di minimo edittale di pena detentiva per il reato di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., e quindi l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23, primo comma, cod. pen., indicherebbe che il legislatore ha formulato in riferimento alle meno offensive fra le condotte di ricettazione  un giudizio di scarsissimo disvalore.”

Appare quindi del tutto irragionevole che la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. non possa trovare applicazione alle ipotesi di reato poco offensive “nel mentre, rispetto a condotte per le quali è stato formulato un giudizio di disvalore ben più severo, tale esimente ben possa essere applicata.”

Così formulato l’art. 131 bis c.p. viola pertanto l’art. 3 della Costituizione perché “discrimina” i reati meno offensivi e contrasta con il comma 3 dell’art. 27 della Costituzione perché la palese disparità di trattamento è idonea a frustrare le esigenze rieducative del trattamento sanzionatorio.

Incostituzionale non applicare l’esimente ai reati che non prevedono pena minima

La Corte con la sentenza n. 156/2020, dopo una complessa analisi dell’evoluzione normativa della disposizione criticata e del trattamento edittale previsto per determinati reati, rileva come in effetti, già nella sentenza n. 207/2017 “circa la ricettazione attenuata, con un rilievo che può essere tuttavia formulato in termini generali, la mancata previsione di un minimo edittale di pena detentiva – e quindi l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23, primo comma, cod. pen. – richiama per necessità logica l’eventualità applicativa dell’esimente di particolare tenuità del fatto.”

Del resto, rileva la Corte “l’opzione del legislatore di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta rivela inequivocabilmente che egli prevede possano rientrare nella sfera applicativa della norma incriminatrice anche condotte della più tenue offensività.”

Deve pertanto essere “dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen., per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.” Assorbita la questione di illegittimità per contrasto con l’art. 27 comma 3 Costituzion

Annamaria Villafrate –  23 lug 2020-

Fonte: pervenuto da Studio Legale Mirco Meozzi – tratto da Studio Cataldi-

Pubblicato da Redazione