Il potere di ordinanza del Sindaco-Ufficiale di Governo

323_ordinanza-sindacoQuanto segue per intodurre un articolo che, domani 11 settembre,  sarà pubblicato su questo giornale on-line.

Una introduzione a nostro avviso doverosa per far meglio capire il verificarsi di un evento comunicatoci e documentatoci da un cittadino anghiarese che ha inviato una “lettera aperta al Sindaco di Anghiari” (che pubblicheremo)

Art. 54 , comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ,come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n. 92, conv. in L. n.125/2008.
Come è noto, il D.L. n. 92/2008, conv. con modif. in L. n.125/2008, ha riformulato l’art. 54 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.267/2000) nel senso di attribuire al Sindaco nuovi poteri di ordinanza nell’ambito delle sue funzioni di competenza.
Il comma 4, in particolare, stabilisce che:
“Il Sindaco , quale ufficiale del Governo , adotta con atto motivato provvedimenti , anche contingibili e urgenti ,nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”.
L’art. 54 riformulato , in definitiva, aggiunge ai poteri del Sindaco quale ufficiale del Governo, che prima erano limitati alla emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione dei soli gravi pericoli che minacciano la “incolumità pubblica”, anche i poteri relativi alla emanazione di ordinanze ordinarie e/o contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione dei gravi pericoli che minacciano la “sicurezza urbana” .
A dare un significato univoco alle espressioni “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”, ha provveduto, giusto quanto previsto dal successivo comma 4‐bis del citato art. 54, il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 a cui si rinvia.
L’espressione “incolumità pubblica”,dunque,si riferisce ,inequivocabilmente,alla “integrità fisica della
Popolazione”,mentre l’espressione “sicurezza urbana” si riferisce ad “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita sociale, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani,la convivenza civile e la coesione sociale.”.
Lo stesso Decreto ha provveduto anche a definire l’ambito di applicazione del nuovo potere ordinatorio sindacale,potere che, come recita l’art. 54, comma 4, cit., attiene sia ad una situazione di “urgenza dovuta ad un grave e contingibile pericolo per la incolumità pubblica e per la sicurezza urbana” ,ed in tal caso si parlerà di ordinanza contingibile ed urgente, sia ad una situazione “di ordinario,prevedibile, grave pericolo che minaccia la sicurezza urbana”, o potrebbe minacciare la sicurezza urbana , ed in tal caso si parlerà di ordinanza normale.
Un imprevisto e contingente grave pericolo che minaccia la incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che minaccia cioe’ la integrità fisica della popolazione e tutto quello che significa l’espressione sicurezza urbana , può solo essere affrontato efficacemente con ordinanze derogatorie (extra ordinem) , mentre, il grave pericolo, determinato dalle situazioni elencate nel D.M. 5.8.08 , che minaccia o che potrebbe minacciare ,anche in maniera continuativa, la sicurezza urbana, essendo qualcosa di previsto e prevedibile, può ben essere prevenuto od eliminato con il potere delle ordinanze normali.
Il nuovo art. 54, comma 2, e l’art. 7 del D.L. n.92/08 prevedono la necessità di una cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statale e prevedano che nei piani coordinati di controllo del territorio, possibili anche nei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, sia necessaria la reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.

-Redazione-