Il potere di ordinanza del Sindaco-Ufficiale di Governo
Quanto segue per intodurre un articolo che, domani 11 settembre, sarà pubblicato su questo giornale on-line.
Una introduzione a nostro avviso doverosa per far meglio capire il verificarsi di un evento comunicatoci e documentatoci da un cittadino anghiarese che ha inviato una “lettera aperta al Sindaco di Anghiari” (che pubblicheremo)
Art. 54 , comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ,come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n. 92, conv. in L. n.125/2008.
Come è noto, il D.L. n. 92/2008, conv. con modif. in L. n.125/2008, ha riformulato l’art. 54 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.267/2000) nel senso di attribuire al Sindaco nuovi poteri di ordinanza nell’ambito delle sue funzioni di competenza.
Il comma 4, in particolare, stabilisce che:
“Il Sindaco , quale ufficiale del Governo , adotta con atto motivato provvedimenti , anche contingibili e urgenti ,nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”.
L’art. 54 riformulato , in definitiva, aggiunge ai poteri del Sindaco quale ufficiale del Governo, che prima erano limitati alla emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione dei soli gravi pericoli che minacciano la “incolumità pubblica”, anche i poteri relativi alla emanazione di ordinanze ordinarie e/o contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione dei gravi pericoli che minacciano la “sicurezza urbana” .
A dare un significato univoco alle espressioni “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”, ha provveduto, giusto quanto previsto dal successivo comma 4‐bis del citato art. 54, il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 a cui si rinvia.
L’espressione “incolumità pubblica”,dunque,si riferisce ,inequivocabilmente,alla “integrità fisica della
Popolazione”,mentre l’espressione “sicurezza urbana” si riferisce ad “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita sociale, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani,la convivenza civile e la coesione sociale.”.
Lo stesso Decreto ha provveduto anche a definire l’ambito di applicazione del nuovo potere ordinatorio sindacale,potere che, come recita l’art. 54, comma 4, cit., attiene sia ad una situazione di “urgenza dovuta ad un grave e contingibile pericolo per la incolumità pubblica e per la sicurezza urbana” ,ed in tal caso si parlerà di ordinanza contingibile ed urgente, sia ad una situazione “di ordinario,prevedibile, grave pericolo che minaccia la sicurezza urbana”, o potrebbe minacciare la sicurezza urbana , ed in tal caso si parlerà di ordinanza normale.
Un imprevisto e contingente grave pericolo che minaccia la incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che minaccia cioe’ la integrità fisica della popolazione e tutto quello che significa l’espressione sicurezza urbana , può solo essere affrontato efficacemente con ordinanze derogatorie (extra ordinem) , mentre, il grave pericolo, determinato dalle situazioni elencate nel D.M. 5.8.08 , che minaccia o che potrebbe minacciare ,anche in maniera continuativa, la sicurezza urbana, essendo qualcosa di previsto e prevedibile, può ben essere prevenuto od eliminato con il potere delle ordinanze normali.
Il nuovo art. 54, comma 2, e l’art. 7 del D.L. n.92/08 prevedono la necessità di una cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statale e prevedano che nei piani coordinati di controllo del territorio, possibili anche nei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, sia necessaria la reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
-Redazione-
La Legge Costituzionale n. 3/2001 ha apportato una modifica al titolo V della Costituzione, per quanto riguarda le materie di stretta competenza legislativa delle Regioni e dello Stato.
Per quanto riguarda la Polizia Locale nella nostra Carta Costituzionale sono sanciti alcuni principi base:
a- Le regioni hanno competenza esclusiva legislativa di «polizia amministrativa locale» – art. 117, comma 2, lett. h);
b- Lo Stato continua ad avere competenza esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza”
c- Con legge Statale viene disciplinata come funzione essenziale degli enti locali ( in particolare i Comuni), la funzione di Polizia Locale.
Sulla base di questi 3 principi è chiaro che qualsiasi normativa regionale, o nazionale non può essere in contrasto con questi 3 principi cardine della nostra costituzione.
Le normative principali ( in attesa dell’ormai famosa Legge di Riforma che è attesa da parecchi anni) che a livello nazionale disciplinano le competenza della Polizia Locale sono:
1- Legge 7 marzo 1986 n. 65. “ Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”;
2- Codice di Procedura Penale;
3- Codice della Strada;
4- D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112.
Ndr. – Ecco i principi base cui deve attenersi la Polizia Municipale in quanto il ruolo che un operatore di Polizia è richiamato a ricoprire tutti i giorni è fondamentale, perché:
-deve tutelare la sicurezza della cittadinanza degli spazi pubblici delle città e del territorio di propria competenza.
-Nello specifico è la Polizia Municipale quale organo locale di controllo ad esser chiamata a far rispettare la legalità dai più piccoli regolamenti di polizia urbana, fino al rispetto delle norme contenute nel Codice Penale.
A proposito di Polizia Municipale non li ho più visti rilevare la velocità nell’area di sosta della E45.
Eppure sembrava che la loro attività fosse svolta in modo del tutto regolare e lecito.
Parere Personale
I servizi non vengono più svolti perchè l’autovelox è stato inviato alla Sodi scientifica per la revisione annuale. Considerando che una recente disposizione ha reso obbligatorio la revisione periodica la Sodi scientifica si è trovata ingolfata e non ha potuto restituire l’apparecchio con la normale celerità.