Il Presidente della Repubblica: funzioni e poteri

Caratteri generali:

Al vertice dell’organizzazione costituzionale è posto il capo dello stato (Presidente della Repubblica ).
Il capo dello stato è il garante della Costituzione e come tale è chiamato a svolgere 2 compiti:
–    il controllo contro gli abusi compiuti dagli altri organi
–    l’attivazione contro la loro inerzia.
Il  Presidente della Repubblica  è il capo dello Stato perché impersonifica e rende visibile il popolo italiano considerato come unità.

La sua funzione  non è politica. Egli infatti non deve parteggiare per nessuno ma deve restare imparziale (super partes).
Il Presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune.

Qualsiasi uomo o donna può essere eletto purchè abbia compiuto 50 anni e goda di diritti civili e politici.
Esso è eletto dal parlamento i cui   membri, in seduta comune, possono votare chiunque.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed è richiesta una speciale maggioranza (2/3 dell’assemblea nelle prime votazioni e la meta più uno dell’assemblee nelle votazioni successive).
Prima di assumere le sue funzioni, il presidente neo-eletto presta giuramento di fedeltà alla repubblica.
Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.
I poteri del presidente della repubblica sono numerosi ed eterogenei.
I poteri di garanzia del buon funzionamento delle istituzioni costituzionali operano in varie direzioni.
Nei riguardi delle camere al Presidente spetta:
–    sciogliere una o entrambe le camere
–    indire le nuove elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere
–    inviare messaggi
–    promulgare o rinviare la legge alle camere.
Con riguardo al Governo :
–    nomina il presidente del consiglio e i ministri
–    autorizza la presentazione dei disegni di legge
–    nomina gli alti funzionari dello stato
–    presiede il consiglio supremo di difesa
–    comanda le forze armate.
Con riguardo all’amministrazione della giustizia:
–    concede la grazia e communa le pene
–    presiede il CSM
–    nomina 5 giudici della corte costituzionale.
Nei confronti del corpo elettorale al presidente spetta indire le elezioni e il referendum nei casi previsti dalla costituzione.

-pubblicato da Redazione-