Anghiari: lo statuto comunale / Diritti e doveri dell’amministrazione / Quinta puntata

10246665_754143704605800_7996724995293033737_nStatuto Comune di Anghiari

Art. 31 BIS
Il Direttore generale
1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i, le cui popolazioni assommate a quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.
2. La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio comunale e contiene l’indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l’atto di nomina e curerà la stipula del contratto.
3. Il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.
4. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.
Art. 32
Incaricati delle posizioni organizzative
1. Agli incaricati delle posizioni organizzative sono attribuite:
a) le funzioni di direzione di cui all’art.30;
b) la responsabilità delle procedure per l’espletamento dei concorsi di assunzione dei dipendenti e la presidenza delle relative commissioni;
c) la responsabilità delle procedure per l’espletamento delle gare d’appalto e la presidenza delle gare relative;
d) la responsabilità della gestione amministrativa degli uffici o dei servizi loro assegnati;
e) la stipula dei contratti.
f) tutti gli atti espressamente riservati dalla legge.
2. Il regolamento disciplina l’attribuzione agli incaricati delle posizioni organizzative delle funzioni non contemplate nel presente statuto con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita agli incaricati delle posizioni organizzative.
Art. 33
Vice – Segretario
1. Il Comune ha un Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. E’ nominato e sostituito dal Sindaco, può coadiuvare il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. E’ nominato tra i funzionari in possesso dei requisiti prescritti per il Segretario comunale.
Art. 34
Conferenza permanente degli incaricati delle posizioni organizzative
1. Per l’esercizio integrato delle competenze delle diverse unità organizzative e per favorire una gestione amministrativa articolata per programmi e per progetti, è istituita la conferenza permanente degli incaricati delle posizioni organizzative, presieduta e diretta dal Segretario comunale.
2. Nel rispetto delle competenze assegnate dallo statuto agli organi elettivi, al Segretario comunale e agli incaricati delle posizioni organizzative, spetta alla conferenza:
a) assicurare che la gestione amministrativa dell’Ente sia rispondente agli indirizzi e alle direttive emanati dagli organi elettivi;
b) definire le procedure dei provvedimenti complessi che interessano più aree funzionali;
c) stabilire i modi della collaborazione tra settori diversi dell’Amministrazione, compresa l’istituzione di gruppi di lavoro intersettoriali;
d) esprimere pareri di fattibilità, istruttori o consultivi, sui programmi e i progetti di rilievo intersettoriale;
e) verificare lo stato della gestione dei servizi e degli uffici, anche ai fini del coordinamento.
3.Il funzionamento della conferenza e le modalità d’esercizio delle attribuzioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.
Art. 35
Personale a contratto
1. Il Comune può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato esclusivamente per le qualifiche apicali relative alla gestione dei servizi pubblici e per le qualifiche di alta specializzazione.
2. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il perse-guimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, il compenso e la collocazione dell’incaricato a supporto della struttura dell’Ente.
3. Le fattispecie di cui ai commi precedenti, si realizzano nell’ipotesi di posti ricopribili.
TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO I
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 36
Servizi comunali
1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Il Consiglio comunale individua i nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e stabilisce le modalità per la loro gestione; sono di competenza del Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Art. 37
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una autonoma organizzazione.
2. Il Consiglio comunale, con apposite norme di natura regolamentare, stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
-Continua-

Pubblicato da Redazione