Statuto del Comune di Anghiari: Il Sindaco

Capo IV dello Statuto del Comune di Anghiari
IL SINDACO
Art. 26

1.Funzioni generali del SindacoIl Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune
2. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di capo dell’Amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio e alla Comunità, del rispetto dello statuto del comune e dell’osservanza dei regolamenti.
3. Il Sindaco presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull’attuazione dei loro deliberati da parte del Segretario comunale e dei funzionari; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; coordina l’attività dell’Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.4. Il Sindaco, come Ufficiale di Governo sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

5. Il Sindaco, in particolare:
a) garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti negli indirizzi generali di governo;
b) definisce l’ordine del giorno delle sedute della Giunta, d’intesa con gli Assessori e sentito il Segretario comunale e gli altri funzionari;
c) su autorizzazione della Giunta, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto, e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
d) può sospendere l’adozione di atti concernenti la competenza di singoli Assessori, per sottoporli all’esame della Giunta;
e) può sospendere l’adozione, da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi, di atti che ritenga non ricompresi tra le loro competenze o contrastanti con le direttive impartite, per sottoporli all’esame della Giunta;
f) promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con altri Enti;
g) esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
h) sospende nei casi urgenti i dipendenti comunali, riferendone tempestivamente alla Giunta e informandone le rappresentanze sindacali;
i) può decidere, in pendenza dei termini improrogabili di approvazione stabiliti dalla legge, che gli atti di bilancio siano iscritti all’ordine del giorno del Consiglio, senza chiedere il parere della Conferenza dei Capi Gruppo ai sensi dell’art.11 -comma 4- dello statuto;
l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
m) tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione:
a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende all’esecuzione degli atti del Comune;
b) nomina il Segretario comunale;
c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all’art.108 -comma 3- del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario comunale;
d) nomina i componenti della Giunta;
e) convoca e presiede la Giunta;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi incaricati di posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, sovrintende ai funzionamenti dei servizi e degli uffici.

Art. 26 BIS

Vicende della carica del Sindaco

1.In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 26 TER
Vice Sindaco e Assessore anziano

1.Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art.59 del d.lgs. 18.8.2000, n° 267.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco esercita temporaneamente le funzioni l’Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Consigliere anziano.

Art. 27
Delegati del Sindaco

1.Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per scritto e costituiranno documento propedeutico della Giunta per la distribuzione delle competenze.

Nota di redazione:

Seguirà la pubblicazione del regolamento comunale.

-Pubblicato da Redazione-