Anghiari: dopo sei mesi dalle elezioni, ancora il Sindaco ha posti vacanti in Giunta

27f97e4db84fc6ca6ac805bbfe58805bAbbiamo  scritto più di una volta sull’argomento: Giunta comunale; cogliamo l’occasione  per  rinfrescare la memoria all’Amministrazione locale anghiarese che ancora, dopo 6 (sei) mesi  di insediamento  il Sindaco NON è stato in grado di enunciare ai cittadini la sua “squadra” che dovrebbe affiancarlo nella sua gestione polito-amministrativa.

Di 5 (cinque), compreso il Sindaco, siamo fermi ancora a 3 (tre), come vs. nella foto.. E’ come la cittadinanza avesse “votato al buio” nel giugno scorso. Ne mancano ancora 2 (due).

Cosa si aspetta a nominarli? Forse NON ci sono persone all’altezza di ricoprire tale compito nella lista “LiberaMente”?

Allora Sindaco, sappiamo che conosce bene certe leggi, ma non se ne abbia a male se gliele ricordiamo:

“”La Giunta è un organo collegiale composto dal sindaco  che ne è anche presidente, e da un numero di  assessori, stabilito dallo statuto comunale, che nelle regioni a statuto ordinario non deve essere superiore a un quarto, arrotondato in eccesso, del numero dei consiglieri comunali  , computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici.

 Secondo l’art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l’art. 64 del d. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (e questo è il caso di Anghiari) gli assessori sono nominati all’interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) stabilisce il numero dei componenti dell’organo a seconda della popolazione residente nel comune italiano di riferimento:

  • per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti (es. Anghiari)  è previsto un numero massimo di 4 assessori + il sindaco (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • Secondo l’art. 48 del d. lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
  • Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell’azione amministrativa comunale. Talvolta il sindaco conferisce a membri del consiglio comunale (i cosiddetti consiglieri delegati) incarichi di collaborazione in ambiti specifici, sicché questi vengono a configurarsi come una sorta di assessori “esterni”, sebbene tale prassi sia da molti ritenuta in contrasto con l’attuale impianto normativo in materia di organi degli enti locali.

Funzioni.-

La giunta comunale è l’organo collegiale, formato da numerosi membri, chiamati assessori e nominati dal sindaco, al quale spettano i compiti di collaborare con il sindaco stesso nel governo del comune, attraverso deliberazioni collegiali; esso è dunque l’organo esecutivo presente in ogni comune. Invece il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, anch’esso è di tipo collegiale, ovvero formato da diversi membri, detti consiglieri comunali, eletti direttamente dagli abitanti del comune, attraverso un sistema di tipo maggioritario.

Struttura e composizione del Comune in Italia
Organi politici
Ordinari Sindaco · Vicesindaco · Giunta comunale · Consiglio comunale · Commissione comunale · Commissione elettorale
Straordinari Assessore anziano · Commissario prefettizio · Prosindaco
Organi amministrativi Segretario comunale · Ufficiale dello stato civile · Ufficiale dell’anagrafe · Ufficiale elettorale
Organizzazione amministrativa Comune sparso · Circoscrizione di decentramento comunale · Unione di comuni · Fusione di comuni · Comunità montana · Comunità collinare
Norme e regolamenti Albo municipale · Statuto comunale · Regolamento comunale · Convenzione comunale
Atti Ordinanza comunale · Delibera · Determina · Pubblicazioni di matrimonio
Organizzazione economica e finanziaria Bilancio comunale · Entrate · Spese  ·

-Pubblicato da Redazione-