Anghiari, sul “caso Tarek” opinioni molto distanti tra opposizione e maggioranza

6f4b63f6b7b02f17ea046010fa9c319bIl consigliere comunale Alessandro Polcri (Risveglio e Progressocc per Anghiari) ci ripete le ragioni per cui richiese, unitamente al suo gruppo, la celebrazione di un consiglio straordinario sul “caso Tarek”.

Sono le stesse argomentazioni che ha pronunciato nel  consiglio comunale straordinario celebrato venerdì 6 marzo.

Per Polcri  la formulazione dello schema di convenzione approvato con determinazione era alquanto chiara nel disporre che “per poter partecipare al bando i candidati devono avere età non superiore a 30 anni ed essere in possesso di laurea breve o magistrale in materie umanistiche , o almeno iscritti a corsi di laurea in materie umanistiche.

Ciò significa che il giovane “arrivato secondo” (Tarek) al momento della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti richiesti dal bando comunale come risulta dalla graduatoria approvata con Determinazione N. 563 DEL 30.12.2013 con cui è stato dichiarato << idoneo >>: idoneità che, secondo legge, si protrae per tutto il termine di efficacia della graduatoria ( al caso di 12 mesi)

Il non avere compiuto 30 anni alla data di “attivazione del tirocinio” rileva solo al “caso in cui il soggetto ospitante – ovvero l’Ente Comune – voglia richiedere il rimborso mensile di 300 euro da parte della Regione”.

Tra l’altro la legge regionale n. 32 cit. all’ art. 17 quater, come modificato, nulla dice in proposito, rimandando alla generica formulazione della non minore età ( 18 anni).

Anche la circolare cit. al punto 13, ribadisce che “ possono essere attivati tirocini con soggetti di età superiore ai 30 anni”, in particolare ad essi “ deve essere corrisposto […] l’importo forfetario mensile lordo a titolo di rimborso spese di euro 500”.

A tal riguardo si legge nel sito www.giovanisi.it alla sezione “ tirocini non curriculari” del punto 4) delle istruzioni per l’uso:“ il soggetto promotore comunica l’attivazione del tirocinio ad uno dei Centri per l’impiego della Toscana, allegando convenzione e progetto formativo concordato e firmato dal giovane, [più] eventuale modulo di richiesta di ammissibilità al rimborso ed effettua le comunicazione previste dalla legge”

Notazioni queste che non lasciano dubbi sul fatto che il tirocinio non è in alcun modo legato nei suoi presupposti al non compimento di 30 anni all’attivazione dello stesso, né si può affermare che il rimborso regionale sia “ un presupposto per la partecipazione” come invece è stato dichiarato.

Se queste osservazioni risultano vere allora se ne deduce che l’esclusione de facto del secondo in graduatoria, dopo che la prima vi aveva rinunciato, è stata compiuta in assenza di un giustificato motivo.

Da tali rilievi consegue che ci sarebbe una legittima aspettativa negata alla parte interessata a che l’amministrazione mantenga fede a ciò che è scritto sul bando seguendo l’ordine di scorrimento in graduatoria.

In particolare a sostegno delle nostre censure accorre la recente giurisprudenza, la quale ha statuito, modificando il precedente indirizzo, che: “il candidato << idoneo >> è titolare di un diritto soggettivo “ e che “ l’amministrazione è obbligata allo scorrimento della graduatoria” per tutta la sua efficacia temporale.

La conclusione del consigliere Polcri:

-“Abbiamo posto all’attenzione del Consiglio Comunale le nostre riserve sulla corretta interpretazione e applicazione che è stata data alla parte prescrittiva del bando comunale per la selezione di un posto da tirocinante presso la Biblioteca di Anghiari, dal momento che:l’esclusione de facto del secondo in graduatoria( dott. Tarek Komin), è avvenuta in assenza di un giustificato motivo se non quello erroneamente posto nella determinazione n.70 cit. ovvero quello di “aver già compiuto 30 anni, alla data di rinuncia della precedente in graduatoria”.

-Redazione-