La trasparenza in politica – (12^ puntata)

  1. Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38)

18.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della l. n. 144/1999, secondo quanto previsto dall’art. 38, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?

Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall’art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.

18.2Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 (linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione)?

Gli obblighi di pubblicazione dei documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche trovano applicazione nei confronti degli enti locali nella misura in cui questi adottino procedure di valutazione delle opere pubbliche.

  1. Pubblicazione dei dati relativi all’attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39)

19.1 Quali sono gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013?

Sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Per ciascuno di questi atti di pianificazione devono essere resi disponibili anche gli schemi di provvedimento precedenti all’approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

19.2Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale?

Si.

19.3Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Piano del commercio su aree pubbliche?

No.

19.4Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di governo del territorio vigenti, ancorché adottati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Sì. Visto l’impatto che i piani di governo del territorio sono suscettibili di produrre sulla comunità da essi interessata e considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli strumenti di governo del territorio vigenti, ancorché approvati precedentemente all’entrata in vigore del decreto, tenuto conto che si tratta di atti che hanno durata pluriennale.
In ogni caso, per gli strumenti adottati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, e quindi a far data dal 20 aprile 2013, la pubblicità degli atti approvati è condizione per l’acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dall’art. 39, c. 3, del medesimo decreto.

19.5 Rientrano tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere)?

Sì, in quanto atti di pianificazione del territorio.

19-bis Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40)

19-bis.1 Chi è tenuto alla pubblicazione della “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” prevista dall’art. 1, c. 6, del d.lgs. n. 349/1986?

La “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata.
Tuttavia, vista l’importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni ambientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, è auspicabile che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, diano ampia diffusione alle informazioni ambientali di cui dispongono o delle quali è siano conoscenza.
Pertanto, è opportuno che essi, nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Informazioni ambientali”, sotto-sezione di secondo livello “Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio”, inseriscano un link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale la predetta Relazione è pubblicata.

 Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale (art. 41)

20.1Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti sanitari che operano all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?

L’art. 41, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblichino tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure e gli atti di conferimento.
L’art. 41, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che alla dirigenza sanitaria di cui al c. 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto.
Alla dirigenza sanitaria vanno ricondotti sia i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, che nell’ambito della contrattazione costituiscono l’area dirigenziale IV (Sanità medica e veterinaria), sia i dirigenti non medici che esercitano professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, afferenti all’area dirigenziale III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa).
Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 si applicano all’intera dirigenza sanitaria e, quindi, riguardano sia i dirigenti medici sia i dirigenti non medici afferenti al ruolo sanitario, con la sola eccezione di cui all’art. 41, c. 3, riferita ai responsabili delle strutture semplici.

20.2Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che operano all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?

L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù di quanto disposto dall’art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si applica a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compresi, dunque, gli enti del servizio sanitario nazionale.
Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 sono relativi alla dirigenza pubblica in generale e, pertanto, con riferimento agli enti del servizio sanitario nazionale, trovano applicazione nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

20.3Ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013?

I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall’art. 41, c. 3, del medesimo decreto.
Infatti, detto art. 41, c. 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria “di cui al comma precedente”, che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione circa l’analisi del rischio, detta analisi, condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della corruzione, può comportare la definizione di ulteriori misure anche di trasparenza oltre a quelle obbligatorie.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. f), della l. n. 190/2012 e della delibera n. 50/2013, l’amministrazione può, all’interno del proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, individuare “dati ulteriori” che intende pubblicare rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Pertanto, è rimessa alla valutazione dell’amministrazione l’opportunità di indicare quale misura ulteriore quella di rendere conoscibili i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche relativamente alla figura del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

20.4Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta?

Considerato quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 in ordine al rapporto esistente tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’azienda sanitaria non è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, atteso che gli specialisti di cui sopra non sono titolari di incarichi dirigenziali né di incarichi di collaborazione e consulenza.

20.5Quali dati le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi a liste e tempi di attesa di cui all’art. 41, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013?

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Con riferimento alla pubblicazione dei tempi di attesa, l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, cc. 60 e 61, della legge n. 190/2012, ha stabilito, in via transitoria, che gli enti del servizio sanitario nazionale pubblichino i “tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti”, suddivisi per classe di priorità e con indicazione della percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di attesa. (S  e  g  u  e  )

-da Archivio FAQ – in materia di trasparenza-

Pubblicato da Redazione