La trasparenza in politica -(13^ puntata)

  1. Responsabile della trasparenza (art. 43)

21.1 Chi può essere individuato quale Responsabile della trasparenza?

Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era stata indicata l’opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice dell’amministrazione.
Successivamente l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che “di norma” le funzioni di Responsabile della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Pertanto, considerate le specificità e l’autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del Responsabile della trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente motivata.

21.2 Il Responsabile della trasparenza può essere anche componente dell’Organismo indipendente di valutazione dello stesso ente?

Stante la competenza dell’Organismo indipendente di valutazione, o struttura analoga, ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile della trasparenza, è opportuno evitare il cumulo delle funzioni tra le due figure.

21.3In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” vanno pubblicati i nominativi e i riferimenti del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione?

I dati relativi al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione vanno pubblicati all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”.

  1. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44)

22.1Chi predispone l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza nel caso in cui l’amministrazione sia priva di OIV o di struttura analoga?

Solo nel caso in cui l’ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell’ente è assente l’OIV o struttura analoga.

22.2In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” vanno pubblicate le attestazioni predisposte dagli Organismi indipendenti di valutazione?

Le attestazioni degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza vanno pubblicate all’interno della sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga”.

  1. Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47)

23.1Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, c. 1, lett. c) primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto?

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f)), nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

23.2La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarico politico o di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. Di conseguenza, la sanzione prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di mancata attuazione degli obblighi di cui al citato art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), può essere irrogata nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano in carica e nei confronti di quelli nominati o eletti successivamente.

23.3La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado?

La sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

23.4Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui le amministrazioni non pubblichino le informazioni di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto, relative agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica?

L’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilanti, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto.
Inoltre, l’art. 22, al c. 4, stabilisce, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate.

23.5Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 22, c. 2, del medesimo decreto?

Qualora gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, l’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

23.6Quale è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni previste dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione a specifici obblighi di pubblicazione?

Come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).
In particolare, il predetto regolamento, la cui adozione deve essere tempestiva, dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.
Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell’individuazione del responsabile per l’irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l’istruttoria e quello cui compete l’irrogazione delle sanzioni, in base a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.

23.7In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all’avvio del procedimento sanzionatorio e all’irrogazione della sanzione di cui all’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?

Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni.
Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981. ( S  e  g  u  e  )

-da Archivio FAQ – in materia di trasparenza-

Pubblicato da Redazione