Mattarella al Csm: «I magistrati rispondono solo alla legge, non ai media»

Il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale i nuovi componenti del Csm:

«L’attenzione e la sensibilità agli effetti della comunicazione non significa orientare le decisioni giudiziarie secondo le pressioni mediatiche né, tanto meno, pensare di dover difendere pubblicamente le decisioni assunte. La magistratura, infatti, non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla legge».

(Sono le parole pronunciate dal Presidente Sergio Mattarella che ha incontrato al Quirinale i nuovi componenti del Csm. )-Fonte: Corriere della Sera del 25 settembre 2018-

A quanto affermato dal Presidente questa Redazione osa aggiungere a precisazione:

“La legge si applica e non si interpreta”

Uno degli argomenti più discussi in merito all’attività dei magistrati riguarda l’interpretazione della legge.

Sono molti i contributi di ogni livello e grado che trattano dell’interpretazione della legge e il prolificare di interventi sul tema rischia di condurre a conclusioni “distorte” che travalicano il limite della normale funzione interpretativa riservata alla Magistratura come Istituzione che non si discute.

L’articolo 12 delle preleggi (ovvero delle “disposizioni sulla legge in generale”, che sono leggi ordinarie dello stato e quindi fonte del diritto) stabilisce quanto segue:

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
-Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;

-se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Il legislatore ha dunque voluto definire delle priorià:

– la legge in primo si interpreta seguendone il senso letterale. Ciò è confermato anche dal dettato costituzionale di cui all’articolo 101 comma 2 stabilisce che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

Ora il termine “soggetti” sta a significare che i magistrati devono  sottostare all’autorità e al potere del legislatore.

-Se la Costituzione, che è legge fondamentale a cui tutti i cittadini devono obbedire, stabilisce che la legge governa e prevale sul volere dei magistrati ciò significa che impone il divieto per gli stessi di discostarsi dal dettato normativo.

Insomma il potere interpretativo delle leggi può sussistere solo come ultima ratio ossia quando una controversia non può essere decisa sulla base di precisa disposizione di legge.

Ed anche in tal caso il giudice deve fare ricorso in primo luogo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e, se è il caso resta ancora dubbio deve comunque attenersi ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Insomma che le disposizioni di legge vadano seguite e non interpretate è un postulato che non ha bisogno di ulteriori argomentazioni.

Anche se nei fatti sembra che:  “ troppo spesso l’attività interpretativa del magistrato vada a sostituirsi alle volontà e al dettato del legislatore”.

Sta di fatto che se la libertà di interpretazione diventa mero arbitrio si rischia di mettere in discussione quelle che sono i principi cardine della convivenza civile.

Ma c’è un’altra considerazione indispensabile:

– Lo scopo del diritto è di “definire” le regole di tale convivenza civile  ed è per questo che diventa indispensabile che le norme siano scritte in modo chiaro, univoco e definito,  senza versare margine ha dubbi di alcun genere.

-diventa fondamentale sotto questo profilo la semplicità anche rischiando a volte di diventare banali. Quello che voglio dire che qualsiasi legge dovrebbe essere scritte in modo tale da poter essere compresa dai cittadini e non solo dagli addetti ai lavori.

Se si lascia troppo spazio alla interpretazione delle leggi, si rischia di produrre due effetti devastanti:

– L’ incertezza del diritto (che determina l’impossibilità per un cittadino di prevedere l’esito di un giudizio);

– l’arbitrarietà dell’intervento giudiziario;

Eppure la certezza del diritto dovrebbe essere la base  del nostro ordinamento giuridico.

L’attività interpretativa del magistrato dovrebbe concentrarsi generalmente nella disamina dei fatti di causa, del risultato dell’istruttoria.

Solo in casi eccezionali si potrà discutere di un eventuale interpretazione di norme, ossia quando nella molteplicità della casistica dovesse emergere una fattispecie così particolare da non poter trovare una soluzione concreta nel dettato normativo.

La prima regola che va posta alla base della certezza del diritto è quella che:

– le norme si applicano e non si interpretano e che ogni cittadino, munito di un buon vocabolario e che sia a conoscenza delle regole grammaticali, deve poter comprendere le leggi senza bisogno di un interprete.

Se poi è vero che la legge non ammette ignoranza  diventa indispensabile che la legge stessa risulti chiara non interpretabile.

Non è raro riscontrare casi in cui l’interpretazione delle norme è sconfinata nell’arbitrio.

da un articolo di Casimiro Mondino-

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