Statuto per il Consorzio Riunito della “strada vicinale – argine destro e sinistro fiume Tevere” nei comuni di Anghiari e Sansepolcro

Come annunciato, questa Redazione pubblica per i cittadini-lettori lo:

stStatuto per il Consorzio Riunito della “strada vicinale – argine destro e sinistro fiume Tevere” nei comuni di Anghiari e Sansepolcro

Approvato con delibera Consiglio _ N° 31 del 31-03-2010

Art. 1: Costituzione del Consorzio
Per iniziativa dei Comuni di Anghiari e Sansepolcro della Comunità Montana e dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo è costituito, in base all’art. 1 del Decreto Luogotenziale 01.09.1918 n. 1446 e del disposto dell’art.14 della legge 12.2.1958 n.126, il Consorzio della Strada Vicinale alzaia degli argini longitudinali destro e sinistro del fiume Tevere nei Comuni di Anghiari e Sansepolcro, soggetta a pubblico transito. Km 10,100 circa.
Art. 2: Denominazione del Consorzio
Il Consorzio assume il nome di “CONSORZIO DELLA STRADA VICINALE ALZAIA DEGLI ARGINI LONGITUDINALI DESTRO E SINISTRO DEL FIUME TEVERE”.
Art. 3: Scopo del Consorzio
Lo scopo del Consorzio, è quello di realizzare, mantenere, gestire la viabilità presente sulle sommità arginali del fiume Tevere in sinistra ed in destra idrografica nel tratto compreso tra la Diga di Montedoglio ed il ponte della S.S. Senese Aretina n. 73, come da tratto stradale indicato nella planimetria allegata.
Art. 4: Durata del Consorzio
La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.
Potrà cessare nei seguenti casi:
– quando dovesse venir meno l’esistenza della strada vicinale soggetta a pubblico transito inserita nel Consorzio;
– per recesso volontario dal Consorzio degli Enti pubblici che hanno inserita la strada vicinale in esso;
– per recesso volontario dal Consorzio dei soggetti privati che hanno inserita la strada vicinale in esso;
– ogni soggetto privato, socio del Consorzio, può recedere qualora vengano meno le condizioni o la necessità d’uso della viabilità. In tal caso le quote di partecipazione del socio che recede, verranno ripartite fra quote di parte pubblica e di parte privata.
Art. 5: Sede del Consorzio 
Il Consorzio avrà la propria sede legale e amministrativa presso quella della Comunità Montana Valtiberina Toscana. In caso di mutazione dell’attuale assetto amministrativo di questo Ente, la sede del consorzio passerà presso il nuovo Ente sostitutivo. In caso di scioglimento della Comunità Montana o dell’Ente subentrante, la sede passerà presso il Comune di Sansepolcro. 2
Art. 6: Comprensorio del Consorzio
Il vincolo sociale è relativo alla strada vicinale soggetta a pubblico transito inserita nel Consorzio ed alle sue eventuali pertinenze.
Art. 7: Uso pubblico della strada
La strada vicinale consortile di cui al presente atto, è a tutti gli effetti una strada ad uso pubblico con la sola eccezione del transito ai mezzi pesanti (automezzi di massa maggiore di 3,5 T), che sarà inibito ai soggetti non autorizzati.
Sono da considerarsi soggetti autorizzati, tutti i consorziati e tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro/collaborazione/assistenza con essi (es. fornitori e clienti).
Art. 8: Mezzi per provvedere alle spese consortili
Le spese consortili sono costituite da:
1) Spese tecniche per lavori relative alla realizzazione del progetto iniziale per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità di sommità arginale.
Tali spese sono così ripartite:
1.a) I consorziati di parte privata concorreranno alla spesa in misura del 50% secondo la ripartizione definitiva così elencata:
– le attività riferibili al comparto industriale, saranno suddivise in parti uguali;
– le attività riferibili al comparto agricolo od altra attività, saranno suddivise in parti uguali in ragione del 15% rispetto alla singola attività riferibile al comparto industriale.
Pertanto, posti I l’importo necessario per la realizzazione del gli interventi del progetto iniziale, ni il numero delle attività industriali e na il numero delle attività agricole, la quota spettante a ciascuna attività industriale q è data dalla seguente formula:
q = I / 2(ni + 0.15 na)
mentre la quota spettante alle altre attività (agricole , ecc.) è pari a 0.15 q
1.b) I comuni di Anghiari e Sansepolcro, Comunità Montana Valtiberina Toscana –Provincia di Arezzo per la rimanente 50% ed ognuno secondo la ripartizione definitiva così elencata:
– Provincia di Arezzo 19,5%
– CMVT 26%
– Comune di Sansepolcro 36%
– Comune di Anghiari 18,5
2) Spese amministrative, di funzionamento, assicurative, tecniche e per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria:
Tali spese sono così ripartite:
2.a) I consorziati di parte privata concorreranno alla spesa in misura del 50% secondo la ripartizione definitiva così elencata:
– le attività riferibili al comparto industriale, saranno suddivise in parti uguali;
– le attività riferibili al comparto agricolo od altra attività, saranno suddivise in parti uguali in ragione del 15% rispetto alla singola attività riferibile al comparto industriale. 3
Pertanto, posti l’importo necessario per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria,i il numero delle attività industriali e il numero delle attività agricole, la quota spettante a ciascuna attività industriale q è data dalla seguente formula:
q = S / 2(ni + 0.15 na)
mentre la quota spettante alle altre attività (agricole , ecc.) è pari a 0.15 q
2.b) I comuni di Anghiari e Sansepolcro, Comunità Montana Valtiberina Toscana –Provincia di Arezzo per la rimanente 50% ed ognuno secondo la ripartizione definitiva così elencata:
– Provincia di Arezzo 23,5%
– CMVT 25,5%
– Comune di Sansepolcro 33%
– Comune di Anghiari 18%
Resta inteso che eventuali contributi e finanziamenti straordinari pubblici e/o privati reperiti dal Consorzio potranno essere destinati a copertura parziale di dette spese.
I millesimi di partecipazione della parte pubblica sono quelli indicati al punto 2.b). Quelli riportati al punto 1.b) sono riferiti alla sola ripartizione delle spese per la realizzazione del progetto iniziale.
Il tetto di spesa massima annuale che il Consorzio può deliberare ed effettuare, si stabilisce pari a € 60.000,00 ivi compresi i costi relativi alla stipula del contratto di assicurazione per responsabilità civile.
Art. 9: Organi del Consorzio
1. ASSEMBLEA GENERALE
2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
3. PRESIDENTE
4. SINDACO REVISORE
5. ORGANO TECNICO (UFFICIO TECNICO)
Art. 10: Composizione delle assemblee
L’Assemblea Generale è costituita:
A) Dai rappresentanti designati dagli Enti pubblici partecipanti, all’esercizio della strada vicinale soggetta a pubblico transito inserita nel Consorzio.
B) Dal rappresentante degli utenti delle strade che deve rappresentare almeno i 490/1000 della capacità di spesa totale della strada computato il concorso degli Enti Pubblici.
Art.11: Riunione delle assemblee
Le riunioni dell’Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
L’assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo dell’ammontare complessivo della capacità contributiva, oppure a richiesta del Presidente della Comunità Montana Valtiberina Toscana, dei Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio o del 4
Presidente della Provincia di Arezzo. In questi ultimi due casi, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Le riunioni dell’assemblea sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno, se necessario, per deliberare sulla programmazione dei lavori e delle spese.
L’assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del C.d.A. o su richiesta del rappresentante designato dagli utenti della strada stessa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Art.12: Convocazione delle assemblee
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell’ordine del giorno.
Art.13: Validità e modalità di svolgimento delle sedute
L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei rappresentanti e questi rappresentino almeno i 510/1000 del parametro derivante dall’art. 8.
In seconda convocazione, che ha luogo trascorsi almeno due giorni feriali dalla prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, se sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei delegati, che rappresentino almeno 750/1000 del parametro derivante dall’art. 8.
Le sedute delle assemblee generali non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adotta di norma a voti palesi.
I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l’assistenza di almeno uno scrutatore e del Segretario del Consorzio.
I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l’assistenza di almeno uno scrutatore e del Segretario del Consorzio.
Art. 14: Attribuzioni delle assemblee
Spetta all’Assemblea Generale:
a) Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione.
b) Nominare il sindaco revisore.
c) Approvare il bilancio.
d) Determinare la programmazione e le priorità dei lavori da eseguire.
e) Deliberare sulle modifiche allo Statuto consortile.
Art. 15: Presidenza delle assemblee
Le riunioni dell’Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente del Consorzio (Presidente della Comunità Montana Valtiberina Toscana), in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. 5
Art. 16: Deliberazioni
Nessuna deliberazione delle assemblee generali è valida se non ottiene il voto favorevole di un numero di utenti della strada che rappresenti più della metà del parametro derivante dall’art. 8 cioè almeno pari a 510/1000.
Art. 17: Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da numero tre componenti, uno per la parte pubblica, uno per la parte privata e dal membro di diritto designato dalla Comunità Montana Valtiberina toscana che assumerà la carica di Presidente dello stesso Consiglio.
II Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni, ma i suoi componenti restano in carica sino all’insediamento dei successori. I singoli componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge il Vice Presidente.
I componenti del Consiglio saranno eletti, di norma, mediante votazione palese ognuno all’interno del proprio gruppo (pubblico o privato). Non possono essere eletti in seno al Consiglio di Amministrazione i rappresentanti eletti nell’assemblea generale.
Art. 18: Competenza del consiglio di amministrazione
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:
1. ad eleggere, nel suo seno il Vice Presidente;
2. alla convocazione delle riunioni dell’Assemblea Generale e di strada e stabilirne l’ordine del giorno;
3. a redigere il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
4. a proporre all’Assemblea Generale le modifiche dello Statuto;
5. a deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva dei contributi stabiliti sulla base dei piani di ripartizione non riscossi con la procedura ordinaria di fatturazione;
6. a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio;
7. ad approvare i progetti di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei lavori di intervento del Consorzio;
8. a deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
9. all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale o con liberi professionisti incaricati;
10. a deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
11. a deliberare in via di urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione della Assemblea Generale per la conseguente ratifica.

Art. 19: Convocazione del consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione e’ convocato dal Presidente almeno una volta a quadrimestre, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti del Consiglio previa formale proposta dell’ordine del giorno.
La convocazione, di norma, verrà effettuata mediante lettera raccomandata da spedirsi o recapitarsi a mezzo di messo, ovvero mediante altro idoneo sistema di comunicazione, almeno tre giorni prima della data adunanza.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. 6
Le votazioni sono, di norma, palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati revisori dei conti ed amministratori o gli impiegati, oppure loro parenti ed affini.
Art. 20: Il Presidente
Il Presidente:
a) convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula l’ordine del giorno;
b) dà esecuzione alle deliberazioni relative;
c) stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
d) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l’amministrazione del Consorzio;
f) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.
Art. 21: Sostituzione del Presidente in caso di impedimento
In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere anziano.
Art. 22: Nomina del segretario e del tecnico
La nomina del Segretario amministrativo e del responsabile tecnico del Consorzio viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
Nell’ atto di nomina saranno stabilite e le modalità delle prestazioni di lavoro.
Art. 23: Funzioni del segretario e del tecnico
Il Segretario del Consorzio:
a) assiste alle riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi verbali;
b) provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa per il funzionamento del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.
Il responsabile Tecnico provvede:
a) al controllo della manutenzione della strada consorziata;
b) alla redazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire;
c) al controllo e alla verifica delle corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per la successiva liquidazione delle fatture.
Art. 24: Il revisore dei conti
Il revisore dei conti dovrà essere individuato tra i professionisti iscritti all’albo professionale dei revisori dei conti, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è in carica 5 anni.
Art. 25: Finanza e contabilità-esercizio finanziario
L’esercizio finanziario del Consorzio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26: Servizio di riscossione contributi e servizio di tesoreria
Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute dagli utenti, procede all’emissione di regolari fatture. Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l’ausilio del competente Concessionario per la riscossione dei Tributi. Il tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 27: Servizio di cassa
Il Servizio di cassa sarà svolto da istituito di credito abilitato scelto dalle parti pubbliche del consorzio.
Art. 28: Le entrate
Le entrate del Consorzio tra gli utenti di strade vicinali, sono essenzialmente costituite:
a) dalle quote poste a carico degli utenti;
b) dal contributo dei comuni di Anghiari Sansepolcro, dalla Comunità Montana e dall’Amministrazione Provinciale di Arezzo;
c) da eventuali contributi esterni o finanziamenti.
Il contributo degli utenti della strada, ha il suo fondamento economico e giuridico, sul vantaggio derivante ai fondi della strada o immobili e ha quindi carattere di onere reale e non personale, non sussiste, tuttavia solidarietà tra i consorziati rimanendo ciascuno obbligato per il versamento di quanto di sua spettanza.
NORME FINALI
Art. 29: Pubblicazione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate all’albo pretorio della Sede della Comunità Montana Valtiberina Toscana per 15 giorni e diventano esecutive decorso tale termine.
NORMA TRANSITORIA
Art. 30: Presidenza della prima riunione dell’assemblea 
La prima riunione dell’assemblea, dopo la costituzione del Consorzio, è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana Valtiberina Toscana o suo delegato, con l’assistenza del Segretario della C.M.V.T..
Nella prima riunione il Presidente della Comunità Montana Valtiberina Toscana o suo delegato, propone i temi all’ordine del giorno da sottoporre all’approvazione degli utenti convocati in rappresentanza delle quote consortili.

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Ndr. – Ci sia concesso far notare, così come recita l’art.1,  che:

Per iniziativa dei Comuni di Anghiari e Sansepolcro della Comunità Montana e dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo è costituito, in base all’art. 1 del Decreto Luogotenziale 01.09.1918 n. 1446 e del disposto dell’art.14 della legge 12.2.1958 n.126, il Consorzio della Strada Vicinale alzaia degli argini longitudinali destro e sinistro del fiume Tevere nei Comuni di Anghiari e Sansepolcro, soggetta a pubblico transito. Km 10,100 circa”, quindi:

“la situazione della strada vicinale era a loro conoscenza già nel 2010”.

-Pubblicato dalla Redazione del “Fendente”-