Anghiari: lo statuto comunale / Diritti e doveri dell’amministrazione / Quarta puntata

 ccStatuto comunale di Anghiari:

Art. 26 BIS
Vicende della carica del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.
Art. 26 TER
Vice Sindaco e Assessore anziano
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art.59 del d.lgs. 18.8.2000, n° 267.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco esercita temporaneamente le funzioni l’Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Consigliere anziano.
Art. 27
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per scritto e costituiranno documento propedeutico della Giunta per la distribuzione delle competenze.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 28
Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione in modo da realizzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa anche attraverso l’elevazione dei livelli di produttività. Il personale ad essi assegnato opera con professionalità al servizio dei cittadini e risponde del proprio
operato agli organi dell’Ente. Nell’attuazione di tali criteri e principi gli incaricati delle posizioni organizzative, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento della Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile e adattabile ai compiti assegnati alla struttura dai programmi approvati dal Consiglio comunale e dai piani operativi di organizzazione stabiliti dalla Giunta. Il relativo regolamento, in particolare:
a) stabilisce che gli uffici e i servizi si articolano in unità organizzative secondo i criteri di cui al comma uno;
b) determina le dotazioni di personale di ogni unità organizzativa;
c) definisce le modalità per l’assegnazione del personale alle singole unità organizzative, in modo da assicurarne la mobilità entro la struttura, secondo i programmi e i compiti stabiliti dall’Ente;
d) prevede che ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, sia preposto un responsabile che risponda dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
e) assicura che ad ogni incaricato delle posizioni organizzative sia garantita l’autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
3. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata, nel quadro degli indirizzi e delle prescrizioni generali espressi dagli organi elettivi, secondo le determinazioni adottate dalla conferenza degli incaricati delle posizioni organizzative, in base alle valutazioni dell’ufficio preposto alla definizione dei procedimenti amministrativi, al miglioramento dell’efficienza organizzativa e all’analisi del grado di efficacia degli interventi. L’Amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione e di aggiornamento professionale, riferiti in particolare all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
Art. 29
Stato giuridico del personale
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi sindacali di carattere collettivo nazionale o decentrato.
2. La legge disciplina l’accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione e le garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.
3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori e i diritti ad essa connessi secondo le norme vigenti.
Art. 30
Funzioni di direzione
1. A prescindere dalla qualifica direttiva, esercita le funzioni di direzione il dipendente che si trovi in posizione apicale nella struttura organizzativa dei servizi e degli uffici dell’Ente o a cui sia demandata la competenza all’utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato.
2. La funzione di direzione comporta l’emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti
anche di rilevanza esterna, che risultino necessari per il buon
andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente. A tali disposizioni il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
3. Le funzioni di direzione nelle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso i loro responsabili.
Art. 31
Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all’albo di cui all’art.97 del d.lgs. 18.8.2000, n° 267. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.
4. Al Segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione, che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.
5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario, inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco.
6. Gli organi dell’Ente possono chiedere al Segretario comunale la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.
7. Al Segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell’art.108 -comma 4- del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al primo comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario comunale e di Direttore generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.
8. E’ fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale.
-Continua-
Pubblicato da Redazione