Struttura della Giunta Comunale / Quella di Anghiari è più che monca / Sono 2 su 5 che dovrebbero essere

giuntaQuanto segue in conseguenza alle annunciate dimissioni da vicesindaco e da assessore al sociale della dott.ssa Valentina Zoi che, pur rimanendo, per ora, come consigliere comunale, lascia un nuovo posto vacante nella Giunta anghiarese.

Diciamo che si è aperta una crisi nella maggioranza anghiarese che, ricordiamo, dopo quasi un anno dal suo insediamento, il sindaco Polcri oltre a non aver nominato tutti i componenti la Giunta (dovevano essere 4+il sindaco), ora è composta da sole due persone: il sindaco e l’assessore all’assetto del territorio.

Vedremo il comportamnto delle opposizioni: PD e M5S.“”La Giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che nelle regioni a statuto ordinario non deve essere superiore a un quarto, arrotondato in eccesso, del numero dei consiglieri comunali  , computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici. Secondo l’art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l’art. 64 del d. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all’interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ( legge Del Rio) stabilisce il numero dei componenti dell’organo a seconda della popolazione residente nel comune italiano di riferimento:

  • per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di 4 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore è previsto un numero massimo di 9 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti è previsto un numero massimo di 10 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 11 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  • per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 12 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria).

Funzioni della Giunta comunale

Secondo l’art. 48 del d. lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni  collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell’azione amministrativa comunale. Talvolta il sindaco conferisce a membri del consiglio comunale (i cosiddetti consiglieri delegati) incarichi di collaborazione in ambiti specifici, sicché questi vengono a configurarsi come una sorta di assessori “esterni”, sebbene tale prassi sia da molti ritenuta in contrasto con l’attuale impianto normativo in materia di organi degli enti locali””.

-Pubblicato da Redazione-