Anghiari e la Soc.Coop.Toscana d’Appennino

00010180-00000002La Soc. Coop. Toscana d’Appennino fu costituita nel 1996 e rinnovata nel 2006; è nata per gestire il patrimonio storico-culturale e le risorse naturali del Comune di Anghiari attraverso progetti innovativi di valorizzazione del nostro territorio.

La Cooperativa cura i sistemi museali e culturali di Anghiari e Monterchi, oltre ad essersi aggiudicata la gestione dell’Ufficio Turistico Comprensoriale con sede in Sansepolcro, promuove i centri visita, i centri di educazione ambientale, le aree archeologiche e le aree naturali protette ancora numerose in questa parte di Toscana. Opera per un’offerta turistica sempre più completa ed efficiente affinché coloro che scelgono di visitare la Valtiberina possano apprezzare appieno tutta l’originalità che questa terra conserva.
I cittadini della valtiberina toscana gradirebbero però un po’ di “trasparenza” intesa come: “rendere noto ciò che è stato fatto, e ciò che la Coop. sta facendo”.
Quello che noi, come Redazione possiamo fare è pubblicare la “convenzione” a suo tempo stipulata, una “carta dei diritti e dei doveri”della Soc.Coop.Toscana d’Appennino a cui si dovrebbe essere attenuta.

Eccola:
PROVINCIA DI AREZZO
CONVENZIONE per il completamento dei lavori e disciplinare per la gestione del “centro visita della riserva naturale Monti Rognosi”
La presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge
TRA
la Comunità Montana Valtiberina Toscana (C.F. e p. IVA 00277820510) d’ora in avanti denominata Comunità Montana, con sede in Sansepolcro, Via san Giuseppe 28, rappresentata dall’Ing. Lamberto Bubbolini,nato a Pieve S.Stefano il 14.07.1947, ed ivi residente in Via del Gioello, che interviene in qualità di Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Forestazione, il quale dichia-ra di agire in nome, per conto e nell’interesse del
l’Ente che rappresenta;
E
la Provincia di Arezzo (C.F. 80000610511), d’ora in avanti denominata Provincia, con sede in Arezzo, P.za della Libertà n. 3, rappresentata dall’Ing. Leandro Radicchi, nato ad Arezzo il 05/08/1961, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Conservazione della Natura, il quale interviene alla stipulazione del presente atto in esecuzione di Delibera della Giunta Provinciale;
E
il Comune di Anghiari (C.F. 00192250512), d’ora in avanti denominato Comune, rappresentato da Arch. Gerardo Guadagni, nato ad Arezzo il 20.07.1956, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Ambientale, il quale interviene alla stipulazione del presente atto in esecuzione della Decreto Sindacale n. 3 del 13.02.2006 esecutiva ai sensi di legge;
E
la Società Cooperativa Toscana d’Appennino, con sede in Anghiari Via Taglieschi 2, P. IVA 01497430510, iscritta c/o Registro Imprese di Arezzo n. REA 109349, Capitale Sociale € 4.000,00, d’ora in avanti denominata Cooperativa, rappresentata dal presidente Simone Matteagi, nato ad Anghiari (AR) il 28.03.1971 ed ivi residente in via della Propositura 15, il quale interviene alla stipula del presente atto in qualità di legale rappresentante;
PREMESSO CHE:
•la Provincia ha istituito con Delibera Consiglio Prov.le n. 31 del 18.03.98, con il consenso della Comunità Montana, la “Riserva Naturale Monti Rognosi” (regionale), ai sensi della L.R. 11.04.95 n. 49 e in attuazione del Programma regionale delle Aree Naturali Protette approvato con Delibera Consiglio Regione Toscana n. 256, del 16.07.97;
•la Comunità Montana partecipa alla gestione della Riserva Naturale, con le modalità di cui all’atto istitutivo;
•la Comunità Montana ha inteso contribuire alla dotazione delle strutture per le attività gestionali della Riserva Naturale dei Monti Rognosi mettendo a disposizione il complesso immobiliare denominato “La Fabbrica”, in Comune di Anghiari, Frazione di Ponte alla Piera, da destinare a “Centro Visita della Riserva Naturale”;
•detto complesso appartiene al Patrimonio Agricolo-Forestale regionale in gestione alla Comunità Montana ai sensi della L.R. 21.03.00 n. 39;
•la Comunità Montana ha inoltre proceduto con propri fondi alla ristrutturazione e adeguamento dell’immobile principale e ad eseguire alcuni lavori di sistemazione esterna delle pertinenze.La Provincia, d’intesa con la Comunità Montana, ha richiesto alla Regione Toscana un finanziamento per l’allestimento del “Centro Visita”, il restauro degli ex annessi agricoli e il completamento delle sistemazioni esterne;
•la Regione Toscana con Delibera Regione Toscana G.R. 29.12.2008 n. 1163 ha dichiarato il progetto ammissibile e lo ha inserito nel parco progetti finanziabili, per un importo totale di Euro 280.000,00= di cui Euro 210.000,00= a carico della Regione ed Euro 70.000,00= a carico della Provincia;
•la Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 96/CN del 11/12/2008 ha provveduto ad impegnare la quota di sua competenza che potrà essere utilizzata, al fine di anticipare i tempi di realizzazione, per gli oneri della progettazione e la realizzazione di alcuni interventi urgenti;
la Comunità Montana ha stipulato il 02.03.2009 – Rep. della Comunità Montana n. 1920/3/400 del 19.03.2009, – l’atto disciplinare pluriennale con la Società Cooperativa “Anghiari Vecchio” di Anghiari – individuata con proprie procedure -, per la concessione, oltre ad altri immobili con destinazione turistico-ricettiva, del fabbricato demaniale denominato “La Fabbrica”, la cui gestione, quale “Centro Visita” e per attività educative e di fruizione connesse alla Riserva Naturale Monti Rognosi è disciplinata in termini generali dall’art. 10, rinviando a specifico
disciplinare che regolarizzi i rapporti tra Provincia di Arezzo, la Comunità Montana, il Comune di Anghiari e la Società Concessionaria;
•la durata della concessione di cui al disciplinare sopra citato va dal 01.01.2009
al 31.12.2017;
la Società Cooperativa “Anghiari Vecchio” di Anghiari ha modificato la propria denominazione in data 26.03.2009 assumendo quella di “Toscana d’Appennino”, fermi restando gli obblighi assunti con gli atti qui richiamati;
•il presente Disciplinare integra a tutti gli effetti di legge l’atto sopracitato, sottoscritto in data 02.03.09 tra Comunità Montana e Soc. Coop. “Anghiari Vecchio”, oggi denominata “Toscana d’Appennino”;
•la Soc. Coop. “Toscana d’Appennino”, per conto del Comune di Anghiari, è concessionaria, con Delibera C.C. n. 60 del 22.12.2007, della gestione del Palazzo della Battaglia – Museo delle Memorie e del Paesaggio nella Terra di Anghiari e delle attività del “Sistema Museale di Anghiari”, istituzione preposta alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico ed ambientale del territorio comunale;
•il progetto in oggetto si integra con altre iniziative promosse dalla Comunità Montana Valtiberina Toscana e dal Comune di Anghiari finalizzati al recupero degli immobili del Patrimonio Agricolo-Forestale regionale di Ponte alla Piera e alla valorizzazione dei beni culturali, storico-artistici e ambientali del contesto territoriale in cui è inserita la Riserva Naturale dei Monti Rognosi.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Il presente atto definisce le modalità di completamento dei lavori e quelle di gestione del “Centro Visita” de La Fabbrica e gli impegni che ciascuna delle parti si assume al fine di assicurare un servizio di elevata qualità ai visitatori della Riserva Naturale dei Monti Rognosi e affinchè tale struttura operi come centro
di attività educative e per la conoscenza e la valorizzazione della medesima Riserva Naturale e del territorio in cui è inserita nell’ambito del sistema delle aree protette regionali della Valtiberina Toscana.
2. La Provincia provvederà all’allestimento del “Centro Visita”, al restauro degli ex annessi agricoli e al completamento delle sistemazioni esterne utilizzando il finanziamento della Regione Toscana nei limiti della spesa ammessa pari ad Euro 280.000,00, comprensiva di IVA, spese tecniche e generali;
3. La Comunità Montana si impegna a collaborare alla realizzazione del progetto:
•fornendo alla Provincia e ai tecnici da essa incaricati tutta la documentazione necessaria per la elaborazione del progetto, quale: rilievo degli immobili e delle aree soggette a sistemazioni esterne, documentazione inerente i lavori già realizzati, ecc.;
•fornendo informazioni e quant’altro riterrà utile per una migliore elaborazione del progetto;
4. Il Comune si impegna a collaborare all’elaborazione del progetto:
•fornendo il supporto tecnico e trasferendo le proprie conoscenze in merito alle tradizioni locali e alle risorse storico-culturali, con particolare riferimento alle strutture archeologico-minerarie dell’area;
5. La Provincia provvederà alla elaborazione del progetto, ricorrendo, in difetto di disponibilità di proprie professionalità, ad altri professionisti specificamente qualificati per i progetti in oggetto e avvalendosi
di un gruppo di lavoro a supporto della progettazione e della direzione dei lavori costituito da tecnici o e-
sperti designati dalla Comunità Montana, dal Comune e dalla Soc. Cooperativa; il gruppo di lavoro non comporterà oneri per la Provincia e la Comunità Montana;
6. Gli immobili e le pertinenze oggetto del progetto dovranno essere temporane-amente consegnate alla Provincia per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione degli stessi; a tale scopo dovrà essere redatto apposito verbale in occasione della consegna dei lavori alla impresa incaricata della loro esecuzione;
7. Al termine dei lavori le strutture saranno riconsegnate al Cooperativa; a tale scopo verrà redatto apposito verbale, al quale sarà allegato l’inventario dei beni mobili e delle attrezzature a dotazione del Centro Visita.
8. La Comunità Montana si obbliga a mantenere la destinazione degli immobili e delle pertinenze come Centro Visita della Riserva Naturale per un periodo di 20 anni a partire dalla data di consegna di cui al punto 7 ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.
9. Il recesso per iniziativa della Comunità Montana, ad eccezione della fattispecie di cui al punto 15, è consentito qualora essa ne ravvisi la necessità per le esigenze dei propri servizi, previo accordo con la Provincia. In tal caso la Comunità Montana rimborserà alla Provincia parte degli oneri sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile proporzionalmente al periodo intercorrente dalla data di restituzione dei locali alla scadenza di cui alla p
resente convenzione.
10. L’immobile viene adibito allo svolgimento di tutte la attività connesse al-la gestione e alla valorizzazione della Riserva Naturale e del contesto territoriale in cui è inserita e di seguito elencate:
a) accoglienza dei visitatori con fornitura di informazioni specifiche inerenti la Riserva Naturale Monti Rognosi e di carattere generale sulle aree protette della provincia di Arezzo, materiali divulgativi e pubblicizzazione dei servizi connessi alla Riserva Naturale, nonché informazioni di carattere turistico relative al territorio di Anghiari e della Valtiberina in genere;
b) supporto alla visita e alla fruizione delle sezioni espositive del “Centro Visita”, che saranno dedicate alle valenze naturalistiche, geologiche, storiche, archeologiche e culturali che caratterizzano il territorio;
c) realizzazione di programmi specifici di tipo didattico-educativo, di laboratori didattici e attività di educazione ambientale in genere, avvalendosi anche di spazi interni ed esterni appositamente allestiti per tale scopo;
d) realizzazione di attività di animazione culturale quali incontri e seminari a carattere divulgativo e/o scientifico su tematiche inerenti le Aree Protette e la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile,
il patrimonio storico-artistico, la cultura materiale, i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato e altre espressioni culturali;
e) recapito per la vigilanza e servizi connessi alla gestione della Riserva Naturale della Comunità Montana e della Provincia;
f) altre, previo accordo tra le parti, purchè coerenti con le finalità del presente
atto.
“Lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraindicate e non concordate preventivamente, comporta la decadenza della convenzione”.
11. Le modalità di uso del Centro Visita e lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, saranno decise di comune accordo tra le parti nel rispetto dei seguenti principi:
a) programmazione annuale delle attività e delle iniziative;
b) redazione di una proposta di programma a cura del soggetto gestore del Centro Visita entro il 31 ottobre di ciascun anno per quello successivo contenente le attività e una previsione di spesa; tale proposta sarà ogget-
to di esame e di approvazione da parte della Provincia, della Comunità Montana e del Comune – con riserva di chiedere integrazioni e modifiche-, in tempo utile per l’inizio delle attività dell’anno successivo;
c) eventuale aggiornamento o integrazione nel corso dell’anno da effettuare con semplice comunicazione da parte del soggetto gestore, se non comportano modifiche negli impegni di spesa o sono da finanziare con altre risorse;
d) il programma dovrà specificare le modalità di fruizione del Centro Visita, garantendo:
•l’apertura nel periodo primaverile ed estivo, con previsione di estensione dell’orario nei giorni festivi e prefestivi di maggiore affluenza;
•l’apertura su richiesta, effettuata con congruo preavviso, in qualunque momento dell’anno, da parte di gruppi;
•il supporto alla visita e alla fruizione delle sezioni espositive del Centro Visita;
e) collaborazione per la programmazione di cui alla let. a), con i diversi sog-getti gestori delle strutture operanti nella Riserva Naturale e di altri soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare attività di servizio e valorizzazione delle aree protette della Valtiberina Toscana come Guide ufficiali, operatori turistici e agrituristici, associazioni di protezione ed educazione ambientale, istituzioni scolastiche, culturali e scientifiche;
f) la programmazione annuale delle attività, oltre a tenere come riferimento obbligatorio quanto previsto al punto 10), potrà riguardare, per quanto consentito dalle disponibilità finanziarie, anche altri aspetti connessi con la promozione e valorizzazione della Riserva Naturale e del territorio in cui è inserita.
g) eventuale collaborazione e compartecipazione finanziaria alla realizzazio-ne del programma di altri soggetti pubblici e privati interessati alla valorizzazione eco-compatibile del territorio;
h) garantire, per l’esecuzione delle attività di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente punto 10, l’impiego di personale con adeguata preparazione e conoscenza del territorio: per le attività di guida e per quelle connesse di educazione ambientale è indispensabile il possesso della qualifica di cui alla L.R. n. 49/95 e L.R. n. 42/00 (Guida Ufficiale ed Esclusiva delle Riserve Naturali); i) garantire la puntuale manutenzione degli immobili e degli arredi;
j) valutazione annuale dell’attività svolta e formulazione di indirizzi per la programmazione annuale di cui alla lettera a) e per il complesso delle attività oggetto della gestione.
12. Il soggetto gestore potrà promuovere progetti, anche a carattere pluriennale, riguardanti la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del territorio in collabora-zione con le diverse parti aderenti o con altri soggetti pubblici e privati. Laddove tali progetti non prevedano la partecipazione finanziaria delle singole parti
aderenti, dovranno comunque essere ad esse comunicati per recepire le ri-spettive valutazioni.
13. La Provincia di Arezzo e il Comune di Anghiari prendono atto che la gestione del Centro Visita è stata affidata alla Società Cooperativa “Toscana d’Appennino”, individuata dalla Comunità Montana in base a procedure auto-nome, come richiamato in premessa;
14. Si concorda che l’affidamento alla Soc. Cooperativa avrà durata pari a quella dell’atto disciplinare pluriennale in essere tra la stessa cooperativa e la Comunità Montana – richiamato in premessa – e si interromperà automaticamente al decadere di essa.
15. La Provincia e il Comune si riservano, anche disgiuntamente, di revocare l’affidamento alla Cooperativa per violazione delleprevisioni di cui ai punti 10 e 11.
16. Alla scadenza della concessione tra Comunità Montana e la Cooperativa – di cui all’atto richiamato in premessa – o in caso di revoca dell’affidamento o qualunque altro caso di anticipata interruzione del rapporto di concessione, la Comunità Montana si impegna a ricercare una soluzione condivisa con la Provincia e il Comune per la selezione di un nuovo soggetto gestore.
17. La Provincia potrà concorrere annualmente agli oneri relativi alla realizzazione di programmi specifici di tipo didattico-educativo,alle attività di educazione ambientale e di animazione culturale secondo le procedure del Protocollo per la Valorizzazione Turistica delle aree protette della provincia di Arezzo o di altri programmi inerenti la valorizzazione delle aree protette, la promozione turistica e le attività educative e culturali in funzione delle proprie disponibilità finanziarie;
18. La Comunità Montana provvederà alla manutenzioni esterne del resede e delle aree attrezzate,
19. Il Comune di Anghiari, la Comunità Montana e la Società Cooperativa Toscana d’Appennino parteciperanno annualmente alla copertura delle spese inerenti le utenze fino a concorrere con la cifra di € 2.000,00 ciascuno. Qualora il costo delle utenze dovesse superare € 6.000,00 la cifra eccedente sarà a carico della Società Cooperativa Toscana d’Appennino. Nel caso il costo delle utenze sia inferiore a € 6.000,00, tale costo sarà ripartito in eguale misura tra Comune di Anghiari, Comunità Montana e Società Cooperativa Toscana d’Appennino;
20. Il Comune di Anghiari si impegna a mettere in rete la struttura de La Fabbrica con le altre strutture preposte alla valorizzazione del territorio ed in particolar modo con il Palazzo della Battaglia– Museo delle Memorie e del Territorio nella Terra di Anghiari e potrà pertanto concorrere agli oneri della struttura nell’ambito della gestione unitaria delle strutture informative e museali che operano nel suo territorio e in funzione delle proprie disponibilità finanziarie.
21. Per la manutenzione straordinaria si applicano le disposizioni generali in materia. Qualora la Comunità Montana, il Comune o la Provincia intendessero apportare modifiche per il miglioramento funzionale d
ell’immobile, le modalità dell’intervento e le relative spese saranno oggettodi accordi preventivi tra le
parti da definire di volta in volta.
22. Gli arredi forniti dalla Provincia restano di proprietà della stessa e vengono tra-scritti nel proprio inventario dei beni mobili. La consistenza dei beni e il loro stato sono descritti nel verbale di cui al punto 7.
23. Al fine di perfezionare l’affidamento alla Cooperativa concessionaria, a pena della revoca di cui al punto 15, essa dovrà:
•costituire un deposito cauzionale a garanzia di eventuali inadempienze non inferiore ad Euro 2.000,00.=escutibile a prima richiesta da parte della Provincia,
•provvedere a stipulare apposita polizza a favore della Provincia, anche a integrazione di quelle esistenti, contro furti, danneggiamenti e incendi relativi agli allestimenti realizzati nel Centro Visita;
•sottoscrivere copia del Verbale di Consegna di cui al punto 9.
24. Le spese relative e conseguenti alla stipula dell’atto sono a carico de
l Provincia, del Comune, della Comunità Montana e della Cooperativa in parti uguali.
Letto, approvato, sottoscritto.
PER LA COMUNITA’ MONTANA VALTIBERINA TOSCANA
Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Assetto
Idrogeologico e Forestazione
(Ing. Lamberto BUBBOLINI)
PER LA PROVINCIA DI AREZZO
Il Dirigente del Servizio Conservazione della Natura (Ing. Leandro Radicchi)
PER IL COMUNE DI ANGHIARI
Il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Ambientale (Arch. Gerardo Guadagni)
PER LA SOC. COOP. TOSCANA D’APPENNINO
Il Presidente (Simone Matteagi)

-Pubblicato da Redazione-