Dopo che alcuni lettori con un loro commento inviato il 07/07/2012 alle 21:47, ci sembra giusto e doveroso ricordare, brevemente, cosa voglia di significare l’art.659 del Codice Penale.
L’articolo 659 C.P. primo comma, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schiamazzi o rumori, e chi abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici; con il secondo comma viene punito chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Affinché possa ritenersi configurata la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma, si deve accertare che:
il soggetto abbia fatto schiamazzi (baccano di grida discordanti e disordinate) o rumori (grida veementi e tumultuose, alterchi, diverbi, fischi e ululati) oppure, abbia abusato (cioè adoperato in tempo o in luoghi o in modo contrario alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che siano normalmente destinati alla produzioni di suoni – come strumenti musicali, radio, campane -, o siano adibiti eccezionalmente a tale uso – come casseruole, coperchi di pentole, ecc.) o di segnalazioni acustiche (clacson, trombe, sirene di navi) oppure, abbia suscitato o – avendone l’obbligo giuridico o la possibilità pratica – non impedito strepiti di animali (venga rumore prodotto dagli animali con gli organi vocali – nitriti, latrati, guaiti – o, con il loro movimento – calpestio, corse, campanelli legati alla coda, ecc.).
La giurisprudenza ha peraltro recentemente chiarito che l’oggetto giuridico del reato previsto dall’art. 659 c.p. è, oltre alla pubblica tranquillità, la quiete privata da ricomprendere anch’essa nel concetto di ordine pubblico. Conseguentemente il ridotto ambito delle molestie non esclude la configurabilità del reato, potendo la contravvenzione ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una singola persona, come ha affermato la Cassazione.
Tanto, per sottolineare l’importanza che ha l’organo preposto per accertatore o valutare, caso per caso, la gravità e l’estensione del disturbo arrecato alla popolazione, con particolare riguardo alle emissioni sonore prodotte dall’uso abnorme degli strumenti normalmente utilizzati dal titolare dell’attività o a causa della produzione di altri rumori non strettamente connessi con l’espletamento della medesima attività.
A questo punto è necessario ricordare che, per l’ipotesi contravvenzionale contemplata nel primo comma, è necessario fornire la prova dell’idoneità del rumore a cagionare turbativa della quiete pubblica, mentre con riferimento al reato previsto dal secondo comma dell’art. 659, l’evento perturbante deve ritenersi presunto dall’accertata violazione di norme e regolamenti.
Al riguardo, preme ricordare che l’accertamento, potrà trovare fondamento anche senza una specifica perizia o consulenza tecnica, poiché il giudice potrà trarre gli adeguati elementi di convincimento attraverso altri mezzi di prova quali, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di persone in grado di riferire su fatti oggettivamente percepiti.
-Redazione-
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