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art. | il Fendente

Elezioni del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di Arezzo del 12.10.2014

48Visto e considerato che è stato nominato l’art. 48 della Costituzione della Repubblica Italiana, ricordiamo che così recita:
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.” (altro…)

Lavoro e articolo 18, è ancora scontro alla direzione del Pd / Renzi: “Ma in Parlamento votare insieme”

5296c3a88abd7897aeb42639be93f65f-kAeG-U10303259063048NV-640x320@LaStampa.itANSA – Roma – Alla fine la resa dei conti c’è stata e il Pd sul lavoro ha rischiato la spaccatura. Il voto finale in direzione dà ragione a Renzi (130 voti a favore, 20 contrari e 11 astenuti) ma le critiche non sono mancate.

«Serve un Paese che vuole investire e dare risposte ai nuovi deboli, che sono tanti e hanno bisogno di risposte diverse da quelle date finora. La rete di protezione si è rotta, non va eliminata ma ricucita, sapendo che c’è uno Stato amico che li aiuta», ha detto Renzi aprendo la direzione dei dem. (altro…)

– I n t e r v a l l o – (secondo l’art.3 della Costituzione Italiana)

Se non esistono cittadini di serie “A” e di serie “B” (come qualcuno vorrebbe), ecco le prossime scadenze per un “condannato in via definitiva”:

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Le vogliamo applicare oppure no, ricordando l’art.3 della Costituzione Italiana?

-Redazione-

Art.659 C.P.: “disturbo della pubblica quiete”

Dopo che alcuni lettori con un loro commento inviato il 07/07/2012 alle 21:47, ci sembra giusto e doveroso ricordare, brevemente,  cosa voglia di significare l’art.659  del Codice Penale.

L’articolo 659 C.P. primo comma,  punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schiamazzi o rumori, e chi  abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici; con il secondo comma viene punito  chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Affinché possa ritenersi configurata la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma, si deve accertare che:

il soggetto abbia fatto schiamazzi (baccano di grida discordanti e disordinate) o rumori (grida veementi e tumultuose, alterchi, diverbi, fischi e ululati) oppure, abbia abusato (cioè adoperato in tempo o in luoghi o in modo contrario alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che siano normalmente destinati alla produzioni di suoni – come strumenti musicali, radio, campane -, o siano adibiti eccezionalmente a tale uso – come casseruole, coperchi di pentole, ecc.) o di segnalazioni acustiche (clacson, trombe, sirene di navi) oppure, abbia suscitato o – avendone l’obbligo giuridico o la possibilità pratica – non impedito strepiti di animali (venga rumore prodotto dagli animali con gli organi vocali – nitriti, latrati, guaiti – o, con il loro movimento – calpestio, corse, campanelli legati alla coda, ecc.).

La giurisprudenza ha peraltro recentemente chiarito che l’oggetto giuridico del reato previsto dall’art. 659 c.p. è, oltre alla pubblica tranquillità, la quiete privata da ricomprendere anch’essa nel concetto di ordine pubblico. Conseguentemente il ridotto ambito delle molestie non esclude la configurabilità del reato, potendo la contravvenzione ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una singola persona, come ha affermato la Cassazione.

Tanto, per sottolineare l’importanza che ha l’organo preposto per accertatore o valutare, caso per caso, la gravità e l’estensione del disturbo arrecato alla popolazione, con particolare riguardo alle emissioni sonore prodotte dall’uso abnorme degli strumenti normalmente utilizzati dal titolare dell’attività o a causa della produzione di altri rumori non strettamente connessi con l’espletamento della medesima attività.

A questo punto è necessario ricordare che, per l’ipotesi contravvenzionale contemplata nel primo comma, è necessario fornire la prova dell’idoneità del rumore a cagionare turbativa della quiete pubblica, mentre con riferimento al reato previsto dal secondo comma dell’art. 659, l’evento perturbante deve ritenersi presunto dall’accertata violazione di norme e regolamenti.

Al riguardo, preme ricordare che l’accertamento, potrà trovare fondamento anche senza una specifica perizia o consulenza tecnica, poiché il giudice potrà trarre gli adeguati elementi di convincimento attraverso altri mezzi di prova quali, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di persone in grado di riferire su fatti oggettivamente percepiti.
-Redazione-

Art. 22bis dello Statuto Comunale di Anghiari

Anghiari – Gli interventi dei lettori con i loro  commentoi, ci inducono molto spesso a trovare anche altre risposte all’argomento trattato.

Questa è la forma di dialogo costruttivo che più ci interessa, così, dopo l’articolo resoconto su  “l’ emergenza neve ed i suoi costi”, avendo notato un certo relativo evento, ci siamo maggiormente documentati consultando lo “statuto” del Comune di Anghiari ed abbiamo scoperto qualche cosa di particolarmente interessante che, per chiarezza,  riportiamo per i cittadini lettori.

Ecco quanto si trova nel sito del Comune di Anghiari:

 

Comune di Anghiari
(provincia di Arezzo)

STATUTO COMUNALE

(decreto legislativo 18.8.2000, n° 267 – art.6)

Adottato dal Consiglio comunale
con deliberazione n° 1 dell’01.02.2002.
(in vigore dal 22 MARZO 2002)

Art. 22 BIS
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

http://www.comune.anghiari.ar.it/default.asp?cnt_id=172&cnt_idpadre=171&tipodoc=1

 

-La Redazione-